In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.
Giovedi 28 Dicembre 2023 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 35098/2023.
Il caso: Il Giudice di Pace di Milano, in accoglimento della domanda proposta dalla società Delta S.r.l., condannava la Compagnia di Assicurazione al pagamento, in favore della prima, della somma di euro 85,40, quale costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario per la riparazione del veicolo danneggiato nel sinistro verificatosi tra l'autovettura di proprietà di Mevia, assicurata con la menzionata società assicuratrice e che aveva ceduto il credito risarcitorio alla soc. Delta S.r.l. , e quella di proprietà di Federico Nocentini.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, adito dalla compagnia di assicurazione, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della soc. Delta S.r.l. e condannava l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
La soc. Delta Srl ricorre in Cassazione, che, pregiudizialmente eccepisce che fin dal primo grado non risulta integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario; sul punto ribadisce che:
a) in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato (nella specie, dalla società cessionaria del credito in parola) nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs.;
b) anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta;
c) va precisato che, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l'assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore, e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l'assicuratore.
d) da ciò discende il seguente principio di diritto: “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure”.