Notifica per posta del ricorso per cassazione e mancato deposito dell'avviso di ricevimento: conseguenze

Notifica per posta del ricorso per cassazione e mancato deposito dell'avviso di ricevimento: conseguenze
Venerdi 22 Maggio 2020

Con l’ordinanza n. 8648/2020, pubblicata l’8 maggio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata su quando il mancato deposito dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale lo rende inammissibile.

IL CASO: Una società depositava innanzi alla Corte di Appello ricorso per ottenere l’indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole di un giudizio previsto dalla legge Pinto. La Corte di Appello accoglieva il ricorso.

Avverso la decisione di quest’ultima, la società interponeva ricorso per cassazione che veniva notificato al Ministero della giustizia a mezzo del servizio postale. L’intimato Ministero non si costituiva. L’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso veniva depositato presso la Cancelleria della Cassazione dopo che si era svolta l’udienza in Camera di Consiglio non partecipata.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione la quale ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso eseguita a mezzo del servizio postale, “non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta... ", rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane, infatti, definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio”.

Secondo gli Ermellini:

1. la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso eseguita a mezzo del servizio postale deve essere fornita solo con la produzione dell’avviso di ricevimento che deve avvenire entro l’udienza di discussione;

2. non è possibile rinviare o concedere un termine al ricorrente per la produzione, salvo che lo stesso offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato richiedendo all’amministrazione postale il rilascio del duplicato, come previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 890/1982;

3. la notifica del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la consegna del plico al destinatario;

4. ai fini di fornire la prova dell’effettiva consegna del plico, la data e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita è necessario produrre l’avviso di ricevimento di cui all’art. 149 c.p.c. e delle disposizione della legge 20/11/1992, n. 890;

5. solo l’avviso di ricevimento è idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita la notifica;

6. la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione;

7. la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto, nel caso in cui la controparte non si costituisca nel giudizio, non può essere accertata l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione;

8. la mancata produzione dell’avviso di ricevimento non preclude l’ammissibilità del ricorso nel caso in cui la parte cui l’atto era diretto si sia ritualmente costituita in giudizio, in quanto la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, assolve il notificante dal relativo onere probatorio (rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.8648/2020

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