Nessuna minaccia nella frase “ti denuncio per danni”

Nessuna minaccia nella frase “ti denuncio per danni”
Venerdi 22 Maggio 2020

Si segnala la sentenza n.13156/2020 con cui la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione esclude che la condotta di colui che prospetti ad un pubblico ufficiale di denunciarlo all'autorità giudiziaria per ottenere un atto non dovuto possa configurare il reato di minaccia.

Il caso: La Corte di appello di Trieste, riformando quella assolutoria di primo grado, condannava G.D. per il delitto di cui all'art. 336, cod. pen.., per avere questi ripetutamente minacciato ad un veterinario della Asl una «denuncia per danni», nella consapevolezza dell'arbitrarietà della stessa, al fine di costringerlo ad emettere un certificato d'idoneità all'alimentazione umana di un bovino, da lui macellato senza il rispetto delle procedure di legge.

G.D., tramite il suo difensore, ricorre in Cassazione, che, nell'annullare la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste, in merito al reato in esame osserva quanto segue:

a) perché possa ritenersi sussistente il delitto di cui all'art. 336, cod. pen., l'idoneità della minaccia dev'essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e dovendosi avere riguardo alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato;

b) a nulla rileva, che, in concreto, i destinatari non siano stati intimiditi, né che il male minacciato non si sia realizzato o non sia realizzabile, a meno che, in quest'ultima ipotesi, ciò valga a privare la minaccia di qualsiasi parvenza di serietà;

c) nel caso specifico l'idoneità costrittiva sul pubblico ufficiale della condotta tenuta dal ricorrente si rivela insuperabilmente dubbia: egli si sarebbe limitato, infatti, a prospettare al veterinario della Asl di «denunciano per danni», ovvero - di intraprendere nei suoi confronti un'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile;

d) invero, la prospettazione di adire il giudice civile non riveste di per sé alcuna capacità costrittiva della libertà di determinazione e di azione dell'agente pubblico a cui venga rivolta, pur quando la stessa sia palesemente infondata, e, anzi, tanto più allorquando sia tale e di ciò il destinatario sia consapevole.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.13156/2020

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