Qualora in pendenza del termine per la riassunzione di un giudizio interviene la morte del difensore della parte, tale evento interrompe o meno il processo? La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 4242/2017 depositata in data 17/2/2017.
Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici di Piazza Cavour, una società impugnò l’avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi ad essa notificato dall’allora Direzione Generale del Ministero delle Finanze.
Con il suddetto avviso veniva contestata alla società l’indebita detrazione dell’Iva in relazione all’impiego di fatture per operazioni inesistenti. La società impugnò il suddetto avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso veniva accolto con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica.
L’Ufficio Finanziario propose appello avverso la sentenza di primo grado. L’appello veniva dichiarato inammissibile. Avverso la sentenza di appello, il Ministero e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per Cassazione.
I Giudici di legittimità accoglievano il ricorso, cassavano la sentenza impugnata e rinviavano, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, che dichiarò l’estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge. La società debitrice proponeva, comunque, istanza di riassunzione, deducendo di essere venuta a conoscenza dell’esito del Giudizio della Cassazione in ritardo dopo aver chiesto notizie sul giudizio e soltanto in quel momento apprendeva che il proprio difensore era deceduto nel periodo di pendenza del termine per procedere alla riassunzione del giudizio.
L’istanza di riassunzione proposta dalla società debitrice veniva accolta dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale considerava l’inosservanza del termine per la riassunzione una causa non imputabile alla società debitrice e nel merito rigettava l’appello proposta dall’Amministrazione finanziaria. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva proposto ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla scorta di sette motivi.
La Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie i primi quattro motivi del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata con condanna della società debitrice al pagamento delle spese del giudizio, ed osserva che:
La morte del difensore, che aveva rappresentato la parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha cassato con rinvio la decisione impugnata non determina l’interruzione del processo;
Il decesso del difensore durante la pendenza del termine per impugnare non è da ostacolo alla pronuncia della sentenza che dichiari l’estinzione del processo per l’inosservanza del termine per la riassunzione e di conseguenza per la formazione del giudicato per mancata impugnazione.
3. L’istituto della rimessione in termini ammesso per causa non imputabili alla parte è applicabile solo nei casi in cui il processo non sia definito con sentenza passata in giudicato.
Quindi, secondo quanto statuito dai Giudice di legittimità, la morte del legale della parte tenuta alla riassunzione del giudizio in pendenza del termine per tale incombente non è causa di interruzione del processo.