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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere -
Dott. TINARELLI Giuseppe Fuochi - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12554 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
- ricorrente -
contro
s.r.l. IGCOM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Giovanni Del Re e Giuseppina Dell'Aquila, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla via Virginio Orsini, n. 21;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 1, depositata in data 9 giugno 2011, n. 450/01/11;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 gennaio 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l'Agenzia delle entrate l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli e per la contribuente l'avv. Giuseppina Dell'Aquila;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
La società impugnò l'avviso di rettifica ad essa notificato, col quale l'allora Direzione generale delle tasse ed imposte sugli affari del Ministero delle Finanze aveva rettificato la dichiarazione presentata per l'anno 1988, contestando l'indebita detrazione di iva in relazione all'impiego di fatture per operazioni inesistenti e ne ottenne l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale dichiarò inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio, ma questa Corte, adita dal Ministero e dall'Agenzia delle entrate, ne accolse il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale. Ne seguì la sentenza n. 246/10/09, depositata in data 31 dicembre 2009, con la quale la Commissione dichiarò l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge. Ciononostante la società ha proposto in data 23 settembre 2010 istanza di riassunzione, deducendo di essere venuta a conoscenza dell'esito del giudizio in Cassazione soltanto il precedente 16 luglio, allorquando ha appreso che il proprio difensore, al quale si era rivolta per avere notizie, era deceduto sin dal 13 luglio 2008, quando, cioè, ancora pendeva il termine annuale per la riassunzione. Accogliendo l'istanza, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'inosservanza del termine per la riassunzione fosse dovuta a causa non imputabile alla parte e, nel merito, ha respinto l'appello dell'Ufficio per mancanza di adeguata prova della pretesa impositiva. Avverso questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, illustrati con memoria, cui la società reagisce con controricorso. ...
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