Esclusa la responsabilità del conducente se il pedone appare all'improvviso.

Esclusa la responsabilità del conducente se il pedone appare all'improvviso.

Può il pedone con la sua condotta essere la causa esclusiva del suo investimento? La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 4551 del 22/02/2017.

Martedi 28 Febbraio 2017

Il caso: Il coniuge e i figli della sig.ra P. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale P.C., R. s.r.l. e INA Assitalia s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la vita la propria congiunta per effetto dell'investimento da parte del furgone condotto dal C. Si costituiva INA Assitalia s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, valutando la responsabilità del C. nella misura del 60%; avverso detta sentenza proponevano appello il coniuge e i figli della vittima, deducendo l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo, e appello incidentale INA Assitalia s.p.a..: la Corte d'appello accoglieva l'appello incidentale e rigettava l'originaria domanda.

Per la Corte territoriale non vi era alcun margine per ritenere una responsabilità concorrente del conducente del furgone: né quest'ultimo né il passeggero a bordo avevano visto la donna, pur avendo una visuale di poco inferiore ai cento metri, segno che la donna non era in quel momento, al sopraggiungere del veicolo, sulla carreggiata, ma al lato della stessa; la donna, al momento non compos sui, aveva posto una condotta totalmente imprevedibile, parandosi improvvisamente dinanzi al furgone che sopraggiungeva, in una situazione di visibilità scarsa per l’ora, la pioggia e gli indumenti di colore scuro, sicché il coducente del veicolo non aveva potuto fare alcunché per evitare l'impatto.

I congiunti della vittima ricorrono in Cassazione, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054, comma 1, c.c.: in particolare, per i ricorrenti la velocità tenuta del conducente non era stata commisurata alle condizioni di tempo e di luogo e comunque,in ogni caso, il coducente deve essere sempre in grado di arrestare tempestivamente il mezzo, salva la prova di movimenti rapidi e inaspettati.

La Cassazione rigetta il ricorso osservando che:

a) in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;

b) quanto sopra si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro;

c) in tal caso la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. non deve essere necessariamente data in modo diretto - cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamenteconforme alle regole del codice della strada - ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza;

d) in base a tale principio, il pedone, il quale attraversi la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo.

Allegato:

Cass. civile ordinanza n.4551/2017

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