Le Modifiche alla Legge del “Codice Rosso”

Le Modifiche alla Legge del “Codice Rosso”

Il Parlamento ha approvato,in via definitiva,le modifiche al Decreto Lgd 20 febbraio 2006, n.106 nella parte concernente i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’art. 362, c. 1-ter, del codice di rito penale, in materia di assunzione di informazioni dalle donne vittime di violenza..

 

Lunedi 2 Ottobre 2023

Il Codice Rosso

Il cd. Codice Rosso è la legge che disciplina la tutela penale delle Donne Vittime di violenza domestica e di genere.

La nozione di «violenza domestica» è quella contenuta nell’art.3, co. 1, del D.L.. 93/2013 convertito nella Legge n.113/2013, in base a quanto sancito dalla Convenzione di Istanbul del 11 Maggio 2011 laddove è stato stabilito che si intendono «[..] per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

In attuazione della Convenzione è stata emanata la legge 19 luglio 2019 n. 69 (detta del Codice Rosso) recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»stante la crescita del fenomeno nel nostro Paese.

Le norme emanate dal Legislatore riguardano:

  • i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori

  • le violenze sessuali in costante aumento nel Paese

  • i reati di minaccia, lesione personale e percosse, con particolare riferimento all’ambito familiare,

  • gli omicidi delle vittime di sesso femminile che aumentano a danno delle donne per i quali si registra un incremento anche degli omicidi commessi da partner o ex partner.

E’ stata anche introdotta dalla Legge la nuova fattispecie di reato della costrizione o induzione al matrimonio, condotte che appartengono a realtà oltreconfine ma che hanno posto il tema, quanto mai attuale, all’attenzione del Legislatore, per l’integrazione delle persone provenienti da Paesi radicalmente differenti dal nostro,che hanno generato e continuano a generare gravi fatti di cronaca..

Sul piano culturale,come affermato dal Centro Livatino,“l’intervento legislativo va considerato” un efficace contributo alla tutela delle donne,non solo nell’ambito lavorativo, ma anche e soprattutto nell’ambito domestico, da intendersi come momento di pieno sviluppo della personalità della donna, non come pegno da pagare ad una presunta e indimostrata arretratezza.

Il riconoscimento della dignità della donna, a prescindere dal contesto in cui opera, è la migliore forma di prevenzione alla violenza”.

In questo senso, il tema della tutela della dignità della donna, andava codificato in norme precise «se vogliamo un Mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna»,come ha più volte ricordato Papa Francesco,

Il provvedimento annovera,quindi,una nuova categoria dei reati di violenza domestica o di genere nell’ambito dei quali rientrano quelli innanzi ricordati come il reato di maltrattamenti contro conviventi o familiari, la violenza sessuale aggravata o di gruppo, gli atti sessuali con minorenne, gli atti persecutori e le lesioni aggravate commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.

Tuttavia la Legge introduce nuove disposizioni penali volte all’irrigidimento del trattamen to sanzionatorio nonché nuove previsioni processuali.

Le modifiche al Codice Penale ed alla Procedura

In effetti,il Codice Rosso ha apportato notevoli modifiche ad alcune norme cogenti del codice Penale tra cui,in sintesi,il nuovo art. 387-bis c.p.,che punisce la “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Con il nuovo art. 558-bis c.p. viene introdotto il reato di costrizione o induzione al matrimonio..

L’articolo 572 del c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi” prevede un aumento delle pene se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità,ovvero se il fatto è commesso con armi»; In tali casi «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

Altre innovazioni più restrittive sono state apportate agli artt.577,583.quinques,609-bis,e commi ss, 612-bis e ter.

Per il codice di procedura penale le novità apportate riguardano un’accelerazione per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime al fine di prevenire la commissione di tali spregevoli reati.

Inoltre il principale effetto, coerente con la ratio della legge, è rappresentato dall’inseri mento dei delitti in esame tra quelli che prevedono un termine di efficacia della misura cautelare personale più ampio.

L’intervento sulla pena, oltre a evidenziare la gravità del reato, rende immune da censure di costituzionalità l’aumento dei termini di efficacia della misura custodiale.

Va pure sottolineato che la legge ha introdotto il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti che punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati,senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale e prevede una serie di aggravanti.

La norma interviene per porre un freno al dilagante fenomeno del revenge porn (definito anche come porno-vendetta) che in Italia ha già mietuto numerose vittime, che per la vergogna dovuta alla diffusione di loro immagini porno e per l’inadeguatezza delle pene per il reato commesso dal reo, hanno fatto ricorso persino al suicidio.

Si definisce “revenge porn” la condivisione di materiale pornografico, in immagini o video, attraverso la rete, con sistemi di messaggistica istantanea, i social network, senza il consenso della persona ritratta ed allo scopo di nuocerle, umiliarla o ricattarla. Particolarità di questo tipo di immagini e video è che gli stessi sono girati con il consenso della persona ritratta, ad esempio all’interno di coppie, nell’ambito di momenti intimi consensuali.

A essere non consensuale, dunque, non è la realizzazione del materiale pornografico, ma la sua successiva diffusione.

L’interesse tutelato,che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fa propendere per una sorta di presunzione in favore della vittima, riscontrabile sul consenso prestato che, in base ai principi generali, può essere revocato,impedendo la diffusione dei video messaggi sia al partner che ai soggetti cui è comunicata la revoca del consenso.

Si ritiene inoltre che coloro che diffondono il materiale,in assenza di consenso e della presentazione della relativa querela della Vittima dell’abuso,hanno l’obbligo di interrom pere la diffusione con gravi sanzioni in caso di inadempienza a tale obbligo..

Si è trattato,quindi, di un intervento quanto mai opportuno,attesa la gravità del danno morale sofferto dalla Vittima a causa di un reato spregevole che richiede,tuttavia, tempi brevissimi per l’accertamento da parte degli inquirenti per impedire comportamenti lesivi della dignità della parte offesa...

Merita di essere evidenziato sul punto,che la Corte di Cassazione,con la sentenza storica in materia di violazione della privacy e trattamento illecito di dati personali, la n. 34567 del 7/9/2023, ha confermato la condanna per l’imputato,ritenuto colpevole dei reati di diffamazione e trattamenti illecito di dati personali, rilevando che:

  • il catalogo delle donne single estrapolato da Facebook costituiva una lesione della dignità, dell’onore e della riservatezza delle donne coinvolte;

  • l’aver illecitamente prelevato e utilizzato i dati presenti sul social per tutt’altro motivo rispetto al fine ultimo posto in essere dall’imputato costituiva una violazione del principio del consenso informato al trattamento dei dati personali, previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dal Codice della privacy;

  • la fattispecie costituiva una diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, in quanto comportamento idoneo a ledere la reputazione delle donne coinvolte mediante un mezzo idoneo a diffondere la notizia al pubblico.

La sentenza ha anche disposto il risarcimento del danno alle parti civili, costituite da alcune delle donne coinvolte nel catalogo.

La revoca del Magistrato che non provvede entro 3 giorni

Va,purtroppo,registrato che l’intero impianto normativo per la tutela delle Donne Vittime di Violenza si è inceppato di fronte ai tempi di intervento non tempestivi da parte dei Tribunali che hanno svilito o annullato l’efficacia della tutela basata dalla Legge sulla necessità di intervenire rapidamente su fatti comunque denunciati dalla Vittima e così impedire il protrarsi di comportamenti violenti in suo danno, giunti persino fino al Femminicidio, come attestano le cronache di questi giorni.

Questa é la vera ragione delle modifiche apportate alla Legge approvata dal Parlamento proprio allo scopo di evitare la ripetizione di errori dovuti al ritardo nell’intervento della Magistratura..

Per tale ragione la legge è,quindi,intervenuta su uno degli aspetti che caratterizzano la procedura rapida da seguire nei procedimenti per i delitti di violenza domestica e di genere ,introducendo l’obbligo per il P.M. di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

La modifica prevede,infatti,che,se il Magistrato designato per le indagini non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione e assumere direttamente, e senza un ulteriore ritardo,tutte le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia querela o istanza., oppure può designare (tempestivamente) un altro Magistrato dell’Ufficio più solerte.

Va sottolineato il termine “istanza” che identifica la “segnalazione” proveniente da un Centro antiviolenza o qualsiasi altro presidio quale Servizi sociali, Servizi di neuropsi chiatria infantile o servizi ospedalieri in genere e simili.

In base alla stessa norma,il Magistrato revocato, entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca,può presentare osservazioni scritte al Procuratore per giustificare l’eventuale ritardo delle indagini da svolgere..

I delitti per i quali è richiesto un particolare impegno del Pubblico Ministero sono quelli introdotti dalla Legge. n. 69/2019 (cd “codice rosso”) per rendere più spedito ed efficace l’iter dei procedimenti penali riguardanti gravi delitti tipicamente riconducibili all’ambito della violenza domestica o di genere, che sono quelli di :

- omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata;

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

- violenza sessuale (artt. 609-bis e 609-ter c.p.);

- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);

- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

- violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);

- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

- lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione ell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso .

Pertanto,nei casi in cui si proceda per uno di tali delitti, si comprende perché il P.M. deve senza indugi acquisire le informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato la denuncia,la querela o istanza,nel breve termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

La Legge ha anche previsto che il Procuratore Generale presso la Corte d’appello acquisisca, con cadenza trimestrale, dalle Procure della Repubblica del Distretto i dati sul rispetto del suddetto termine ed invii al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione semestrale.

La Cassazione ha,di recente,sottolineato, che “[..]l’importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale, è da tempo avvertita e le riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed implementarne i livelli di generale protezione anche all’interno del processo penale con l’adozione di atti normativi vincolanti per i Paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali.In tutti gli atti normativi internazionali [..] si afferma la necessità della tutela della persona offesa da reati come la violenza sessuale e dalla vittimizzazione secondaria”

Per concludere, si può arguire da quanto innanzi esposto che il Parlamento abbia voluto avviare una necessaria accelerazione delle procedure previste per i reati più gravi,che devono avere una corsia preferenziale, in attuazione della Riforma Cartabia, improntata allo snellimento del Processo Penale e della eliminazione delle lungaggini che affliggono la Giustizia ormai da troppi anni.

Occorrerebbe,tuttavia, che l’attuale Ministro della Giustizia,in sede di esame delle necessarie modifiche da apportare alla Riforma,ancora in fase di avvio,consideri la tempi stica delle indagini,ma anche delle decisioni deliberate dai Tribunali,come una esigenza essenziale ed imprescindibile per l’amministrazione della Giustizia nel nostro Paese.

Si può asserire,in relazione a quanto innanzi illustrato,che tale intervento legislativo è volto a garantire l’immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire,ove necessario,nel più breve tempo possibile,all’adozione di provvedi menti di tutela atti ad di impedire che ingiustificabili ritardi procedimentali, possano porre ulteriormente in serio pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere,come purtroppo è già accaduto..

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