Adozione piena: il giudice può preservare alcune relazioni affettive con la famiglia di origine del minore.

Adozione piena: il giudice può preservare alcune relazioni affettive con la famiglia di origine del minore.

Per la Consulta : “ l'attuale disciplina dell'adozione piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni solo affettive con componenti della famiglia di origine”.  

Martedi 3 Ottobre 2023

Con la sentenza n. 183 del 28 settembre 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento al terzo comma dell'art. 27 della Legge n. 184/1983, il quale dispone l'interruzione dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine.

La vicenda che ha originato l'intervento della Consulta, ha riguardato due germani che, a seguito del femminicidio della madre per mano del padre, avevano continuato ad intrattenere rapporti con la nonna e i parenti paterni che, purtuttavia, non erano stati in grado di poter prendersi cura della loro crescita a seguito della tragedia familiare.

Nonostante l'affidamento preadottivo disposto a loro favore, la Corte d'appello aveva deciso per la prosecuzione dei rapporti tra i minori ed i propri familiari, avvalendosi del supporto dei servizi sociali territoriali circa i tempi e le modalità degli incontri.

Il Pg ricorreva in Cassazione eccependo l'assenza di qualsivoglia margine decisionale in capo al giudice, stante la disposizione di cui al richiamato art. 27 il quale dispone la fine dei rapporti con la famiglia di origine a seguito dell'adozione e, quindi, dell'ingresso nella nuova famiglia, del minore. Per la Consulta, quando la disposizione citata fa riferimento all'interruzione dei rapporti giuridico-formali, presume che sia nell'interesse del minore interrompere anche le relazioni di fatto con i familiari biologici.

In tal senso, in sentenza, si evidenzia che: “ in termini del tutto generali e astratti, simile presunzione non è irragionevolmente correlabile all'interesse del minore. L' esigenza di allontanare il bambino da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi, dai quali dipende l'equilibrata crescita del minore, rendono, di norma, la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia di origine coerente con l'obiettivo di tutelare l'adottato”.

Per la Corte Costituzionale, il riferimento nella disposizione alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia di origine riguarda sempre i legami giuridico formali di parentela, mentre per le relazioni di natura socio affettiva non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi l'interesse del minore.

Si legge nella sentenza : “ Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono risulta preminente l' interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”.

Il giudice, dunque, potrà valutare di volta in volta, nello specifico di ogni caso, se vi sono relazioni positive la cui continuità è nell'interesse del minore.

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