Memorie ex art. 171 ter: termini a ritroso dall'udienza in citazione, anche se rinviata d'ufficio

Tribunale di Massa: sentenza n. 236 del 06/05/2025.
Memorie ex art. 171 ter: termini a ritroso dall'udienza in citazione, anche se rinviata d'ufficio

Per il Tribunale di Massa i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. decorrono a ritroso dall'udienza fissata in citazione, anche se rinviata d'ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., salvo differimento disposto dal giudice ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 171 bis c.p.c.

Lunedi 24 Agosto 2026

Premessa.

Si segnala la sentenza resa dal Tribunale di Massa in merito alla questione della decorrenza dei termini a ritroso di cui all' art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie integrative nell'ipotesi in cui la prima udienza venga differita d'ufficio dalla cancelleria ex art. 168 bis comma 4.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il rapporto tra il rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione, disposto dalla cancelleria per ragioni di calendario del giudice, e la decorrenza dei termini perentori per il deposito delle memorie integrative. La decisione chiarisce che tale rinvio, non accompagnato da un provvedimento espresso del giudice ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 171 bis c.p.c., non sposta il dies a quo del computo a ritroso, che resta ancorato alla data indicata nell'atto di citazione. Ne discende un onere di attenzione per le parti, tenute a verificare autonomamente, tramite la cancelleria telematica, l'eventuale differimento della prima udienza, senza poter fare affidamento su una "proroga implicita" dei termini.

La vicenda processuale

La controversia riguardava una domanda di pagamento proposta da un condominio, Alfa, nei confronti di un altro condominio, Beta, per un importo di oltre 400.000 euro. La vicenda era stata complicata da un errore nella fase di iscrizione a ruolo: nella nota di iscrizione risultavano le generalità di Beta, ma atto di citazione e documentazione allegata si riferivano in realtà a un soggetto diverso, il Condominio Gamma. Solo con un'istanza successiva l'attrice si avvedeva dell'errore e chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza con altro procedimento; solo mesi dopo depositava gli atti effettivamente riferiti alla causa in oggetto.

In sede di udienza di discussione, l'attrice sollevava con memoria irrituale una contestazione preliminare, chiedendo la revoca dell'ordinanza con cui il giudice aveva fissato l'udienza di discussione orale, lamentando di non aver mai ricevuto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Il convenuto si opponeva, insistendo per l'accoglimento delle proprie difese.

Le ragioni della domanda e le eccezioni delle parti

L'attrice sosteneva, in sostanza, che:

  • spettasse al giudice, come già avveniva nel rito previgente con l'art. 183 c.p.c., concedere espressamente i termini per le memorie integrative;
  • in assenza di tale concessione, le memorie non depositate non potessero considerarsi tardive, e l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione dovesse essere revocata.

Il convenuto, di contro, si riportava alla propria comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto della domanda e la conferma dell'ordinanza già emessa, ed eccependo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'attrice in violazione del contraddittorio.

La decisione del Tribunale

Il giudice ha respinto l'eccezione preliminare dell'attrice, muovendo da un dato testuale: l'art. 171 bis c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non attribuisce al giudice il compito di "concedere" i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Questi ultimi decorrono automaticamente ex lege a ritroso dall'udienza di comparizione, salvo che il giudice ne disponga il differimento con i provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 dello stesso art. 171 bis c.p.c.

Applicando questo principio al caso concreto, il Tribunale ha osservato che:

  • l'udienza di prima comparizione era stata fissata in citazione per il 30/07/2024;
  • il giudice non aveva emesso alcun provvedimento ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 171 bis c.p.c.;
  • un provvedimento presidenziale relativo a un'eventuale riunione di cause, che fissava un'udienza "di appoggio" successiva, non poteva incidere sulla decorrenza dei termini, restati ancorati alla data indicata in citazione.

Il punto centrale della motivazione riguarda però un ulteriore profilo: il rapporto tra il computo a ritroso dei termini e il rinvio d'ufficio dell'udienza, disposto dalla cancelleria per ragioni organizzative legate al calendario del giudice designato, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c.

Richiamando un precedente di legittimità e un precedente conforme dello stesso Tribunale di Massa, il giudice ha ribadito che, in questi casi, il termine a ritroso deve comunque calcolarsi sulla data dell'udienza indicata in citazione, e non su quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata d'ufficio, quando la prima data non risultava calendarizzata nel ruolo del giudice.

Si tratta di un principio generale, già affermato in relazione ad analoghi termini decadenziali prima della riforma Cartabia, che il Tribunale ha ritenuto applicabile per identità di ratio anche ai termini dell'art. 171 ter c.p.c.

Il giudice ha inoltre escluso l'applicabilità, al caso di specie, della successiva modifica dell'art. 171 bis c.p.c. introdotta dal decreto correttivo, in vigore dal 26/11/2024, che ha ancorato la decorrenza dei termini alla pronuncia di un decreto del giudice: l'udienza fissata in citazione, infatti, era anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, e non risultava né confermata né differita con provvedimento espresso, sicché non vi era margine per l'emissione del decreto in questione né per l'applicazione della nuova regola.

Su queste basi, il Tribunale ha dichiarato tardive e inutilizzabili le memorie integrative depositate dall'attrice, rigettando la richiesta di revoca dell'ordinanza. Nel merito, la domanda di pagamento è stata comunque respinta per un'ulteriore e autonoma ragione: la documentazione posta a fondamento della pretesa risultava depositata in violazione del contraddittorio, poiché al momento della costituzione il convenuto non aveva potuto esaminarla, essendo stata allegata all'iscrizione a ruolo documentazione riferita a un soggetto diverso.

Considerazioni finali

La sentenza in oggetto ha esaminato l'ipotesi in cui la causa sia stata rinviata d'ufficio ex art. 168 bis 4° comma cpc e non sia stato emesso alcun provvedimento ex art. 171 bis cpc.

Ma, ampliando i termini della questione, la riforma Cartabia a parere della scrivente non ha disciplinato l'ipotesi, effettivamente verificatasi, in cui la prima udienza venga prima rinviata d'ufficio ex art. 168 4° comma cpc e solo dopo la scadenza del primo termine ex art. 171 ter cpc il giudice (magari su istanza di parte) emetta il decreto ex art. 171 bis cpc con il quale differisce la data di prima comparizione, facendo così decorrere i termini dalla nuova udienza.

In tale ultima ipotesi, attendere l'eventuale decreto del giudice (emesso peraltro fuori dai termini previsti dal medesimo articolo e solo dopo la scadenza della prima memoria rispetto alla udienza fissata in citazione) nonostante che la causa sia stata già rinviata d'ufficio ex art. 168 bis 4°comma cpc, potrebbe indurre le parti (o solo una di esse) in errore e far loro incorrere in decadenze?

Si auspica un intervento della Suprema Corte che possa fare chiarezza e fornire un orientamento univoco su una questione processuale delicata, com'è quella della decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative, che, ad avviso della scrivente, può creare non pochi problemi e dare adito a interpretazioni diverse e contrastanti tra gli uffici giudiziari.

Allegato:

Tribunale Massa sentenza 236 2025

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