La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024 torna ad occuparsi della nozione e della tipologia delle spese straordinarie che in quanto tali non sono incluse nella quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli.
Venerdi 29 Marzo 2024 |
Il caso: Tizio e Mevia, separati consensualmente, depositavano istanza di divorzio: la sentenza confermava le statuizioni concordate in sede di separazione consensuale, con riguardo al figlio, che tuttavia non recavano alcuna previsione riferibile alle spese straordinarie.
Con successiva sentenza il Tribunale di Taranto, accogliendo la domanda di Mevia, condannava Tizio a rimborsare all'attrice l'importo di Euro 16.898,66, oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti, pari alla metà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni, a titolo di spese straordinarie, per il figlio.
Per il Tribunale, non potevano rientrare nelle spese ordinarie, previste nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, i viaggi di istruzione, le spese di iscrizione scolastiche, le tasse universitarie e le spese connesse - quali i canoni di locazione per vivere nella sede universitaria e le spese di trasporto - che pertanto dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte.
Tizio proponeva appello avanti alla Corte distrettuale, che, nell'accogliere l'impugnazione, precisava che:
a) dovevano intendersi quali spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà, e che perciò richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento;
b) conseguentemente, non rientravano nella nozione di spese straordinarie
- quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata (la Bocconi) in sede (M) diversa e lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all'università, di alloggio e di viaggio, perché la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili, in quanto la qualità professionale dei genitori (avvocato e architetto) e il titolo di studio (laurea) dei medesimi, in sostanza l'elevato livello socio-culturale della famiglia di origine del figlio, erano tali da far presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l'università, anche privata;
- quelle mediche, di cui la Ag.An. aveva chiesto il rimborso, trattandosi per lo più di spese per analisi, per qualche accertamento strumentale e qualche visita specialistica, senza che fosse dimostrato che si trattasse di spese richieste da patologie improvvise e perciò imprevedibili, aggiungendo che comunque non si trattava di importi tali da poter qualificare gli esborsi come straordinari, anche in relazione al tenore di vita familiare:
- le spese per l'attività sportiva e per il corso di musica del figlio, essendo tali attività ormai prevedibili per un giovane della stessa età del ragazzo e di importo non rilevante, in considerazione delle condizioni sociali ed economiche dei genitori.
Mevia ricorre in Cassazione, osservando, in contrasto con quanto affermato dalla Corte Distrettuale in ordine alle spese scolastiche:
- che si trattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto al momento della crisi della famiglia, quando il figlio. aveva quattro anni, ed evidentemente non erano prevedibili, poiché strettamente dipendenti dagli interessi del bambino, dalle sue attitudini e dalle sue capacità che nel tempo si sono sviluppate;
- che si è trattato di spese relative ad attività e necessità possibili, astrattamente ipotizzabili, al più, ma che i genitori non potevano prevedere con certezza né ponderarne i costi, peraltro senza dubbio rilevanti.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata: sul punto osserva che:
a) la prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo (come la frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell'attualità;
b) da tale premessa discende il seguente principio di diritto: "In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno".