Nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 (entrata in vigore il 18 giugno 2017) recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” dove si è finalmente arrivati a prendere una posizione precisa e netta a tutela dei minori.
Venerdi 15 Febbraio 2019 |
Il Cyberbullismo, all’art. 1 comma 2, è stato definito come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica nonché la diffusione dei contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, ola loro messa in ridicolo”.
Ho voluto iniziare questo mio viaggio giornalistico “virtuale” in maniera un po’ diversa dal solito perché la complessità di tale comportamento rappresenta uno dei fenomeni sociali più pericolosi del nostro tempo. Dalla definizione appena riportata notiamo un miscuglio di condotte di fatto come le pressioni, ricatto, furto di identità ecc, e condotte normative che integrano comportamenti penalmente rilevanti quali la MOLESTIA, DIFFAMAZIONE e TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI e che il provvedimento emanato intende contrastare in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di cura, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.
L’intento del nostro legislatore è stato quello di puntare sulla formazione specifica degli insegnanti allo scopo di prevenire e sensibilizzare i minori, di promuovere i servizi e i fornitori che adottano misure per contrastare e prevenire il fenomeno del cyberbullismo; di sostenere e incoraggiare tra i minori quella “educazione digitale” attraverso un percorso di responsabilizzazione nell’uso dei sistemi informatici e di rete.
Proprio in applicazione della procedura già disposta per i casi di stalking (art. 612 bis c.p.) la legge del 2017 prevede che in caso di azioni di cyberbullismo tra ultraquattordicenni, il questore possa ammonire, con avvertimento verbale, l’autore dei comportamenti affinché non li possa mettere più in atto nonché accertare e reprimere tutti i comportamenti illeciti commessi al fine di proteggere le vittime. La normativa in esame annuncia che in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art.595 c.p.), minaccia (art.612 c.p.), e trattamento illecito di dati personali ( art.167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altri minorenni tramite internet, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento (articolo 7, legge n.71/2017) da parte del questore il quale convocherà il minore, insieme ad uno dei genitori o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Da una prima analisi della legge n.71 del 2017 evidenziamo come l’ammonimento ci metta di fronte ad una normativa poco “repressiva” e molto “educativa”. Successivamente all’ammonimento si inizia un percorso di riabilitazione presso uno dei Centri per la promozione della mediazione. Continuando nella lettura della legge del 2017 si prende nota inoltre che in ogni istituto scolastico viene individuato, tra il corpo docente, un referente con il compito di coordinare le varie iniziative attivate, con la collaborazione anche della Polizia postale e dei servizi presenti sul territorio. A tal proposito il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve immediatamente informare i genitori dei minori coinvolti con previsione di sanzioni disciplinari commisurate alle gravità degli atti compiuti. Infatti a sostegno dell’entrata in vigore della legge sul cyberbullismo, nell’ottobre dello stesso anno sono state emanate dal MIUR, in collaborazione sempre con la Polizia postale e delle comunicazioni, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con lo scopo di dare continuità, completezza e sempre più strumenti per contrastare il fenomeno.
Ed ancora. E’ stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un Tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo attraverso una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno in esame. A partire dal 2018 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Tavolo avrà il compito di redigere e presentare una relazione al Parlamento sulle attività svolte. Agli uffici scolastici regionali è stato affidato, inoltre, il compito di pubblicare bandi per il finanziamento di progetti e di promuovere su territorio azioni per contrastare il cyberbullismo accompagnato da campagne di educazione e prevenzione.
Mi preme ricordare ai lettori che la legge del 2017 n.71 è anche il primo strumento normativo Europeo specificatamente dedicato alla lotta del cyberbullismo. A quasi due anni dall’entrata in vigore della legge possiamo tirare delle somme anche grazie ai dati presentati in occasione del Safer Internet Day ovvero la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete dove siamo passati dalle 236 denunce dei minori del 2016 a oltre 350 del 2017 e che su 354 trattate dalla Polizia Postale, 13 sono denunce di minori per stalking, 87 per diffamazione on-line e 79 per furto d’identità su social network.
Sono 39, poi, i minori denunciati come responsabili di azioni di cyberbullismo: 13 per diffusione di materiale pedopornografico, 12 per diffamazione online e 11 per ingiurie, minacce e molestie. Tutto ciò significa che se da un lato le angherie, le aggressioni, le molestie sui minori sono aumentate è pur vero che è aumentato anche il numero di coloro che hanno avuto la forza di denunciare.