Commento Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 1189/2018 (dep. 10 dicembre 2018) Pres. Est. Dott. Giovanni Romano.
Lunedi 18 Febbraio 2019 |
Interessante pronuncia della Corte di Appello di Lecce che affronta un peculiare caso ricco di questioni giuridiche, soffermandosi, in particolare, sul tipico istituto della validità del contratto in difetto di potere rappresentantivo e la conseguente applicazione della clausola di esclusione della garanzia ivi contenuta, confermando così la posizione del giudice di prime cure nonché richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, più volte designata a pronunciarsi sull'argomento .
La giurisprudenza di merito ha assunto una posizione garantista nei confronti dell’incolpevole terzo contraente, invocando l’ormai saldo principio dell'incolpevole affidamento del soggetto che in buona fede ha stipulato l’accordo con un soggetto privo di poteri. L’appellante, tra i motivi di gravame, sosteneva l’inefficacia del contratto di compravendita de quo poiché quest’ultima non aveva inteso ratificare l’accordo concluso da un soggetto privo dei necessari poteri che lo legittimassero a tal fine. Purtuttavia, il giudice di merito, sorretto da un’autorevole giurisprudenza, ha asserito fermamente la tesi opposta giacché: “il comportamento concludente dell’Appellante, che ha delegato il coniuge a compiere tutte le operazioni necessarie a perfezionare l’acquisto……ha legittimato l’affidamento incolpevole della venditrice, che, stante anche il rapporto di coniugio della parte acquirente, ha ritenuto, in buona fede, che vi fosse perfetta corrispondenza della situazione reale e quella apparente…” . Invero, la ratifica, da parte del rappresentato, della transazione conclusa dal falsus procurator può anche avvenire in forma tacita, per facta concludentia, purché risultante da atti scritti, quali, come nel caso di specie, la corresponsione della somma per l’acquisto del bene e/o la presa in consegna del bene dopo averlo ispezionato e provato.
I giudici di secondo grado osservano che nella fattispecie si tratta di ratifica di negozio compiuto da falsus procuratore che si è dispiegato mediante il comportamento concludente di cui si è detto e così qualificato anche dal giudice di merito in prima istanza: negozio, questo in argomento, infatti, di formazione progressiva che trova la sua conclusione nella ratifica, ai fini della sua efficacia, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1399 cod. civ.. Così statuendo, si deduce la mancanza di un obbligo della parte venditrice di effettuare un controllo preventivo circa la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al falsus procurator, tant’è vero che dall’assenza di verifica di detta circostanza non può mai desumersi alcun comportamento colpevole in capo al terzo, in ragione del principio di correttezza e buona fede.
Ciò posto, i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio ritengono valido ed efficace il contratto in argomento concluso in difetto di rappresentanza e ratificato per facta concludentia, e di conseguenza assumono come valida ed efficace la clausola di esclusione della garanzia nello stesso contenuta, rigettando l’assunto che si tratti, nella fattispecie, di una clausola di mero stile.
Sono clausole di stile solo quelle che contengono espressioni generiche, che per la loro eccessiva genericità e indeterminatezza rivestono una funzione meramente formale e di stile a completamento dell’atto. Una clausola che, invece, abbia una previsione ben circostanziata e definita rinvia ad un’espressa volizione ben determinata e accettata dalle parti. Nel caso in argomento, il giudice a quo ha ritenuto che la summenzionata clausola di rinuncia alla garanzia, con cui la parte acquirente - che assume essere di stile - “…..dichiara di accettarlo nello stato in cui si trova, esonerndoVi da ogni responsabilità” oltre ad essere precisa e completa è stata, oltretutto, espressamente accettata per iscritto, nella sua qualità di procuratore del rappresentato, apponendovi la doppia sottoscrizione: la prima per accettazione e la seconda per approvazione specifica delle clausole vessatorie, ai sensi dell’art. 1342 cod. civ..
Alla luce di tutto quanto sopra detto, si ritiene di poter affermare che allorquando un accordo venga concluso da un soggetto privo dei nei necessari poteri a rappresentare la parte i cui effetti negoziali si riferiscono, il contratto deve ritenersi, in ogni caso, validamente concluso laddove si susseguono comportamenti tali da indurre il terzo a ritenere in buona fede il conferimento di tali poteri di rappresentanza in capo al falsus procurator.