Licenziamento: da quando decorre il termine per depositare il ricorso in Tribunale?

Licenziamento: da quando decorre il termine per depositare il ricorso in Tribunale?
Venerdi 28 Agosto 2020

Con la sentenza n. 17197/2020, pubblicata il 17 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla decorrenza del termine concesso al lavoratore licenziato, che abbia impugnato il licenziamento, di procedere a pena di inefficacia della suddetta impugnazione al deposito del ricorso innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.

Normativa di riferimento: Art. 6 legge n. 604/1966 – Procedura di impugnazione

1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

3. A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

IL CASO: La vicenda origina dall’impugnazione da parte di due lavoratori del licenziamento a loro intimato dal datore di lavoro nell’ambito della procedura di mobilità attivata ex artt. 4 e 24 legge n. 223 del 1991. Nel costituirsi nel giudizio, il datore di lavoro eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento e, comunque, nel merito l’infondatezza del ricorso.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione del datore di lavoro e dichiarava il ricorso dei lavoratori inammissibile. La decisione del Tribunale veniva confermata in sede di opposizione promossa dai lavoratori.

Anche il reclamo proposto da questi ultimi veniva rigettato dalla Corte di Appello, la quale osservava che l’impugnativa del licenziamento, avvenuto in via stragiudiziale, era divenuto inefficace ai sensi dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 come modificato dall'art. 32, comma 1, legge n. 183 del 2010, non avendo i lavoratori provveduto al deposito del ricorso giudiziale nel rispetto del prescritto termine di 180 giorni, decorrente alla data di invio della lettera di impugnazione extragiudiziale e non da quella relativa alla ricezione da parte del datore di lavoro.

Pertanto, i lavoratori, rimasti soccombenti, interponevano ricorso per cassazione deducendo, per quanto qui di interesse, la violazione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, per avere individuato la Corte di Appello il dies a quo di decorrenza del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale previsto dalla suddetta disposizione nella data di spedizione della lettera di impugnazione extragiudiziale del licenziamento e non nella data della relativa ricezione da parte del datore di lavoro.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione, la quale nel rigettarlo ha ribadito l’orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui “il termine di decadenza, previsto dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, decorre dalla trasmissione dell'atto scritto di impugnazione del licenziamento imposto dal primo comma dell'articolo citato e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro né dallo spirare del termine di sessanta giorni” (cfr. Cass. n. 23890 del 2018, Cass. n. 20666 del 2018, Cass. n. 12352 del 2017, Cass. n. 17165 del 2016, Cass. n. 21410 del 2015, Cass. n. 20068 del 2015, Cass. n. 17373 del 2015; Cass. n. 5717 del 2015).

La locuzione contenuta nel secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604/1966 "L'impugnazione è inefficace se...", hanno concluso i giudici di legittimità, “sta ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.17197 2020

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