La Cassazione nell'ordinanza n. 21677/2026 ha stabilito che l'indennità di trasferta spetta all'avvocato per il solo fatto dello spostamento fuori sede, indipendentemente dal pernottamento in albergo e da qualsiasi previa pattuizione con la controparte. L'abrogazione delle tariffe che ne fissavano il quantum non ne ha eliminato il diritto: la liquidazione è ora rimessa alla valutazione equitativa del giudice.
| Martedi 30 Giugno 2026 |
La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra il diritto all'indennità di trasferta e le condizioni per il suo riconoscimento. La Corte precisa che né il pernottamento in albergo né una previa pattuizione con la parte assistita o con la controparte pubblica costituiscono presupposti dell'indennità: essa nasce direttamente dalla legge al momento dello spostamento fuori sede.
Rimane aperta, invece, la questione della quantificazione, che il d.m. 55/2014 non disciplina più in modo espresso, affidandola al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ne consegue che, in sede di liquidazione delle spese, la parte che intenda ottenere il riconoscimento dell'indennità è tenuto a provare l'avvenuta trasferta e la sua durata, anche in via presuntiva.
Un avvocato — che chiameremo Tizio — aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione dell'indennizzo riconosciutogli per l'irragionevole durata di un procedimento giudiziario (c.d. legge Pinto). Il Tribunale di Aosta accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendogli un importo aggiuntivo a titolo di rimborso spese viaggio (documentato tramite scontrini di telepass e parcheggio), ma negava l'indennità di trasferta per tre ragioni:
Tizio ricorreva quindi in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 15 e 27 del d.m. n. 55/2014.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Aosta in diversa composizione.
Il ragionamento si articola su tre punti distinti, ciascuno volto a smontare una delle ragioni addotte dal tribunale:
La Corte richiama in proposito due precedenti conformi: l'ord. n. 37692/2022, secondo cui il giudice non può omettere la liquidazione delle spese di trasferta se la trasferta è provata, e la sent. n. 33827/2023, che ha affermato l'autonomia del rimborso di trasferta rispetto al compenso professionale.
Ne deriva il seguente principio: all'avvocato che si trasferisca fuori dal luogo di esercizio prevalente per l'esecuzione dell'incarico spetta l'indennità di trasferta per il solo fatto dello spostamento, indipendentemente dal pernottamento in albergo e da qualsiasi previa pattuizione; l'abrogazione delle tariffe che ne fissavano il quantum non estingue il diritto, ma rimette la liquidazione al prudente apprezzamento del giudice di merito.