La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38608 del 14/08/2018 torna ad esaminare , sotto il profilo penale, il caso della donna che ostacola il diritto di visita e di incontro tra l'ex marito e i figli minori, affidati alla madre.
Il caso: La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna alla pena di Euro 450,00 di multa inflitta a S.D. con sentenza del 24 maggio 2013 del giudice monocratico del Tribunale per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2: dalle dichiarazioni rese da V.M., dal fratello di questi e delle relazioni redatte dagli assistenti sociali acquisite nel corso del processo risultava comprovata la persistente elusione, da parte della ricorrente, del provvedimento con il quale il giudice civile aveva regolato i diritti di visita e di incontro tra V.M. ed il figlio minore, affidato alla madre.
S. ricorre in Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza perchè fondato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla parte civile e dal fratello; peraltro la documentazione in atti comprovava come il diritto di visita andasse esercitato presso gli uffici degli assistenti sociali e non presso il domicilio dell'imputata che, nel frattempo, dimorava in altra località e neppure nel domicilio dei genitori ove la parte civile si sarebbe recato per incontrare il figlio.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva che :
la Corte di merito non solo ha compiuto un'attenta disamina delle dichiarazioni rese dalla parte civile, evidenziando come questa sia stata costretta ad agire in giudizio, in sede civile, per chiedere il rispetto delle proprie prerogative genitoriali, ma ne ha indicato un preciso riscontro - non sospettabile di genuinità e attendibilità - nelle dichiarazioni rese dall'assistente sociale;
l'assistente sociale ha descritto un comportamento della ricorrente, ripetutamente e ingiustificatamente assente agli incontri e autrice di altri comportamenti, tra i quali quello di volere essere presente agli incontri o di arbitrarie interruzioni, che hanno costituito oggetto di specifica disamina dei giudici territoriali, pacificamente sussumibili nella condotta elusiva, di cui all'art. 388 c.p. , che si concretizza “in qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui” (Sez. 6, n. 43292 del 09/10/2013, Guastafierro, Rv. 25745001) e, nel caso aggravata, con evidente finalità ostruzionistica, dalla reiterazione e protrazione nel tempo delle oppositive condotte tenute dall'imputata, anche rispetto alle indicazioni provenienti dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore con il figlio minore.