Immissioni nocive in condominio: quando e' competente il Tribunale.

Immissioni nocive in condominio: quando e' competente il Tribunale.
Sabato 7 Ottobre 2017

La Corte di Cassazione, adita per un regolamento di competenza, con l'ordinanza n. 22730 del 28/09/2017 fa chiarezza in merito all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente in materia di immissioni, nell'ipotesi in cui il regolamento condominiale preveda dei divieti o limitazioni.

Il caso: I ricorrenti, con la citazione, lamentano che il convenuto avrebbe realizzato un condotto di scarico della stufa a pellets, ponendolo all'interno della canna condominiale destinata allo scarico dei fumi del gas, determinando in tal modo la “confluenza dei fumi, altamente nocivi, all'interno dell'abitazione» di loro proprietà; inoltre, avrebbe realizzato un sistema di ventilazione che provocherebbe un rumore intollerabile» ed «altamente percettibile dalla loro abitazione.

Chiedono quindi, che il Tribunale dichiari illegittima l'installazione realizzata dal convenuto e lo condanni a rimuoverla ed a risarcire i danni.

Il Tribunale si dichiara incompetente, ritenendo che la domanda, essendo riconducibile alla dimensione applicativa dell'art. 844 c.c. e, quindi, alla previsione dell'art. 7, terzo comma, n. 3 c.p.c., sia di competenza del Giudice di Pace.

La Corte di Cassazione, adita dai ricorrenti con regolamento di competenza, accoglie il ricorsoe dichiara la competenza del Tribunale, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la materia affidata al giudice di pace (...) è esclusivamente quella delle immissioni, disciplinata e regolamentata secondo i meccanismi delineati dall'art. 844 c.c., il quale impone di valutare la normale tollerabilità e di tener conto, a tale fine, dei criteri del contemperamento delle contrapposte esigenze e della priorità di un determinato uso;

b) viceversa, se la domanda giudiziale è fondata sulla opponibilità di uno specifico divieto contenuto nel regolamento condominiale, essa è estranea alla competenza stabilita dall'art. 7, comma 3, n. 3. c.p.c.;

c) di conseguenza, quando si invoca, a sostegno dell'obbligazione di non fare, il rispetto di una clausola del regolamento contrattuale che restringa poteri e facoltà dei singoli condomini sui piani o sulle porzioni di piano in proprietà esclusiva, il giudice è chiamato a valutare la legittimità o meno dell'immissione, non ex art. 844 cod. civ., ma esclusivamente in base al tenore delle previsioni negoziali di quel regolamento, costitutive di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca;

d) nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittima realizzazione della canna fumaria, in quanto effettuata (anche) «senza autorizzazione del condominio» ed in violazione del «disposto dell'art. 9 lett. L) del regolamento condominiale”.

Allegato:

Cass. civile ordinanza n.22730/2017

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