La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21335/2017, pubblicata il 14 settembre 2017, è tornata ad occuparsi delle modalità di computo dei termini a ritroso per il deposito degli atti processuali.
IL CASO: La vicenda posta al vaglio degli Ermellini trae origine dal ricorso per Cassazione promosso contro la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quando il gravame era stato proposto oltre il termine dei 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Per la discussione del ricorso veniva attivato il procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis e 375 n. 5, cpc. Il termine per il deposito delle memorie scadeva di domenica e il ricorrente provvedeva al deposito il lunedì successivo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Articolo 155, IV° comma c.p.c.:“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”, mentre ai sensi del quinto comma del suddetto articolo: “;
Articolo 155, V° comma c.p.c.“:La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”,
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rilevato preliminarmente la tardività del deposito della memoria per essere stata depositata oltre il termine di cinque giorni previsto dall’art. 380 bis cpc prima della camera di consiglio, osservando che:
“Il quarto comma dell’art. 155 cpc (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato)”, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 14767/14, pronunciata con riferimento all'analogo termine dell'art. 378 c.p.c.; conforme, Cass. nn. 182/11 e 11163/08)”;
Nella specie, rispetto all'odierna camera di consiglio del 3.3.2017 il termine di cui all'art. 380-bis c.p.c., comma 2 scadendo domenica 26.2.2017, è stato prorogato a ritroso a venerdì 24.2.2017.
Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 14/09/2017 n.21335