Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 14/09/2017 n.21335

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Lunedi 9 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22709-2014 proposto da:

K.A.M.A.A.W., + ALTRI OMESSI - ricorrenti -

contro

M.P., TRUST MARTIN, IN PERSONA DEL TRUSTEE DR M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO DENARO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 285/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti impugnano la sentenza n. 285/14 della Corte d'appello di Firenze, che aveva dichiarato inammissibile l'appello da loro proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 20.3.2012, perchè notificato decorsi 30 gg. dalla notifica di tale sentenza, effettuata presso la cancelleria di detto Tribunale.

Resistono con controricorso M.P. e il Trust Martin, in persona del trustee M.M..

Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5 e proposta dal consigliere relatore la reiezione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato memoria lunedì 27.2.2017.

Motivi della decisione

1. - Preliminarmente si rileva la tardività della memoria, siccome depositata decorso il termine di cinque gg., previsto dall'art. 380-bis c.p.c. nuovo testo, prima della camera di consiglio. Infatti, l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 14767/14, pronunciata con riferimento all'analogo termine dell'art. 378 c.p.c.; conforme, Cass. nn. 182/11 e 11163/08). ...

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