La legge annuale sulla concorrenza ha cambiato le regole riguardanti la liquidazione del risarcimento e la gestione della polizza.
Con l’entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) cambiano le regole riguardanti la liquidazione del risarcimento e la gestione della polizza.
INDICAZIONE TEMPESTIVA DEI TESTIMONI. ECCEZIONI. Contrariamente a quanto avveniva in passato, adesso la compagnia assicurativa, in caso di incidente con solo danni a cose (si pensi ai danni insistenti sul veicolo) deve essere tempestivamente resa edotta circa la presenza di eventuali testimoni. Ove l’assicurato non osservasse tale indicazione, la compagnia ha l’onere di ricordarglielo a mezzo raccomandata entro 60 giorni dal sinistro; e alla detta raccomandata l’assicurato deve rispondere nel medesimo termine.
Ciò detto, quanto sopra esplicitato trova un’eccezione allorché nell’immediatezza dell’incidente non sia stato possibile indicare gli eventuali testimoni, ma gli stessi sono stati comunque identificati dalle forze dell’ordine intervenute in loco.
Per quanto concerne, invece, il valore probatorio della testimonianza, si rilevi che, ai sensi e per gli effetti della legge in commento, i testimoni possono essere citati al massimo in tre cause (aventi come petitum una pretesa risarcitoria derivante da sinistri della suddetta natura) nell’arco temporale di cinque anni. Tale limite determina irrefutabilmente un forte indebolimento del valore probatorio dell' escussione testimoniale, a vantaggio di altri mezzi probatori, uno su tutti la cosiddetta scatola nera.
LA SCATOLA NERA. Pertanto, a fronte del sopra richiamato svilimento della prova testimoniale, stante le nuove limitazioni, assume valore il mezzo di prova di cui al presente titolo. La scatola nera costituisce un dispositivo, del tutto similare a quello installato usualmente sugli aerei e sulle navi, che fornisce dati sulla condotta di guida del conducente, lumeggiando all’uopo sulla reale dinamica del sinistro. Atteso il consistente valore probatorio del suddetto mezzo di prova, gli assicurati che decidano di installarla sul proprio veicolo, potranno beneficiare di un lauto sconto sulla polizza.
TABELLA UNICA DEL DANNO BIOLOGICO. La legge di cui al presente commento ha previsto, altresì, la predisposizione di una tabella nazionale unica per le macrolesioni, ossia quelle afferenti l’integrità fisica tra il 10% e il 100%. A tale tabella si affianca quella riguardante le microlesioni, comprese tra l’1% e il 9%. Si osservi che ambedue le tabelle sono soggette alle modificazioni derivanti dalla rivalutazione annuale ISTAT, sebbene il giudice conservi ampia discrezionalità nell’aumentare il risarcimento per alcune tipologie di lesioni.
Per ciò che riguarda il danno biologico permanente, ove la lesione sia di lieve entità, l’eventuale corresponsione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa è subordinata alla sottoposizione dell’assicurato alla visita medico-legale, ad eccezione dei casi di lesione visibile per la quale il risarcimento può fondarsi sul mero esame visivo (si pensi, per esemplificare, ad una evidente cicatrice sul volto).
I TERMINI PER INTENTARE CAUSA. Per ultimo, se la compagnia assicurativa non provvede alla liquidazione del risarcimento, il danneggiato potrà ricorrere al giudice competente solo dopo avere ricevuto le determinazioni conclusive dell’assicurazione, ovvero allorquando siano decorsi 60 giorni dalla sospensione della procedura.