La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22800 del 29/09/2017 si pronuncia in merito alla responsabilità ex contractu della scuola in caso di caduta accidentale di una allieva durante l'orario scolastico.
Il caso: La Corte d'appello rigettava l'appello principale proposto da S.M. ed C.E., genitori esercenti la potestà sulla minore S.C., ritenendo che il Ministero della Istruzione avesse assolto all'onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c - in ordine al contestato inadempimento della obbligazione "ex contractu" concernente la erogazione del servizio di istruzione - relativamente ai doveri di apprestamento delle misure di sicurezza idonee ad ospitare nella scuola gli alunni e al dovere di vigilanza dei soggetti di minore d'età imposto all'insegnante al quale sono affidati.
Per la Corte territoriale infatti:
la caduta accidentale della minore (che si era ferita urtando contro una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili, mentre si trovava in cortile durante la ricreazione) si era verificata in modo del tutto improvviso e repentino, sicchè alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all'insegnate presente;
inoltre non era ravvisabile responsabilità della Amministrazione statale per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava "evidenze morfologiche di pericolosità" per gli allievi;
peraltro non era stato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anzichè contro il cordolo in cemento.
I genitori dell'alunna ricorrono per cassazione, deducendo la violazione di norme di diritto, sull'inadempimento, sulla responsabilità per il fatto degli ausiliari e sul riparto dell'onere della prova.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, si sofferma sui principi in materia di responsabilità ex contractu della scuola e di responsabilità da “contatto sociale” dell'insegnante:
è consolidato il principio per cui la scuola debba assicurare l'assenza di pericoli nei luoghi ove si svolge l'attività scolastica in tutte le sue espressioni, e l'insegnante debba adempiere agli obblighi di vigilanza tanto più intensi quanto è minore la età degli allievi;
è onere del danneggiato provare il titolo del rapporto giuridico (oltre che l'affidamento del minore alla custodia della scuola) e l'inadempimento, mentre è a carico del debitore (Amministrazione pubblica; insegnante) l' impossibilità della prestazione per causa non imputabile, ;
nel caso di specie, diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti, la "repentinità" dell'evento incide sulla "inevitabilità" del fatto, escludendo una condotta omissiva negligente da parte dell'insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace a impedire la caduta dell'allieva;
quanto all'obbligo dell'istituto scolastico di prevedere e prevenire eventuali situazioni di pericolo nei luoghi ove gli alunni svolgono l'attività scolastica, sostenuto dai ricorrenti, la Suprema Corte evidenzia che: a) i ricorrenti non hanno fornuto alcuna specifica indicazione della intrinseca pericolosità prevedibile "ex ante" della struttura per disabili ( che era stata dotata di ringhiera proprio a protezione del rischio di caduta accidentale dalla rampa); b) non può ritenersi pericoloso qualsiasi elemento strutturale conformativo del cortile ove si svolge l'attività ricreativa solo perchè in astratta e remota ipotesi potrebbe assumere, eccezionalmente, un ruolo di concausa dell' "eventum damni; c) l'adozione delle misure precauzionali deve essere commisurata a quegli eventi che appaiono prevedibili secondo uno schema di normalità rapportata ad una serie di circostanze che debbono essere valutate complessivamente (es: struttura dei locali, modalità di utilizzo dei luoghi, l'età ed il numero degli allievi, ecc..);
nel caso di specie, non risulta che gli alunni e l'infortunata stessero eseguendo attività inappropriate all'uso dei luoghi, nè che la struttura del luogo, ed in particolare la rampa, presentasse specifiche anomalie quanto ad elementi e materiali costruttivi, dimensione, o collocazione;
per gli Ermellini, quindi, non si era in presenza di situazioni di pericolo: ricorso rigettato con condanna alle spese.