Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12384-2014 proposto da:
C.E., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO DE NINA giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA quale incorporante LA PIEMONTESE ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente Procuratore dott. N.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MASTROLILLI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO MARTORELLI giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
- resistente -
avverso la sentenza n. 4270/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l'Avvocato ANGELO DE NINA;
udito l'Avvocato NICOLA PAGNOTTA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza 20.11.2013 n. 4270, rigettava l'appello principale proposto da S.M. ed C.E., genitori esercenti la potestà sulla minore S.C., ritenendo che il Ministero della Istruzione avesse assolto all'onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c. - in ordine al contestato inadempimento della obbligazione "ex contractu" concernente la erogazione del servizio di istruzione - relativamente ai doveri di apprestamento delle misure di sicurezza idonee ad ospitare nella scuola gli alunni e al dovere di vigilanza dei soggetti di minore d'età imposto all'insegnante al quale sono affidati. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter