La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7275 del 13 marzo 2023 torna ad occuparsi della liquidazione degli onorari professionali relativi alla procedura di recupero del credito non andata a buon fine esperita dal legale dell'imputato in un procedimento penale.
Mercoledi 15 Marzo 2023 |
Il caso. L'avv. Tizio, difensore d’ufficio nel procedimento penale nell’interesse di Mevio dinanzi al Tribunale, proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, lamentando l’omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine.
Il Tribunale, in composizione monocratica, confermava la decisione, ritenendo che fosse dovuto il rimborso delle sole spese sostenute per l’attività di recupero e non anche degli onorari; affermava tuttavia che, nella specie, neanche il rimborso delle spese potesse accordarsi al difensore, in difetto di prova.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere l'impugnazione, ribadisce quanto segue:
a) il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine;
b) il suddetto principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato ;
c) il difensore d'ufficio, peraltro, non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio;
d) è stato inoltre chiarito che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.
Cassazione civile ordinanza 7275 2023