Il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa non esclude che il legale possa richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17061 del 20 giugno 2024.
Il caso. Il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento della domanda dell’avv. Mevio,condannava Tizio al pagamento di €. 4500,00, oltre accessori, per compensi di difesa in un processo civile, riconoscendo l’importo iniziale di € 8000,00 per il giudizio di merito da cui veniva detratto euro 5000,00 quali spese processuali oggetto di distrazione in favore dell'avvocato, ed euro 1500 per il procedimento esecutivo.
L'avv. Mevio propone ricorso per Cassazione, evidenziando la violazione dell’art. 93 c.p.c., per aver il tribunale detratto dagli importi complessivamente dovuti quanto liquidato a titolo di spese processuali nelle cause in cui il ricorrente si era dichiarato antistatario.
Per gli Ermellini il motivo è fondato:
a) è principio consolidato che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente tra parte patrocinata risultata vittorioso ed il suo procuratore;
b) rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente per ottenere non solo la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice e che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione;
c) pertanto, per scomputare dal dovuto l’ammontare delle spese processuali oggetto di distrazione, il giudice del rinvio dovrà se il difensore abbia incamerato le somme liquidate dal giudice.
Cassazione civile ordinanza 17061 2024