Distrazione spese processuali e legittimazione a impugnare: la Cassazione chiarisce.

Distrazione spese processuali e legittimazione a impugnare: la Cassazione chiarisce.
Martedi 13 Giugno 2017

Con l'ordinanza del 30 maggio 2017 n. 13516 la Corte di Cassazione chiarisce in merito al soggetto legittimato a impugnare il capo della sentenza sulle spese anche nell'ipotesi di distrazione al difensore di fiducia.

Il caso: parte ricorrente, vittoriosa in primo grado, impugna la sentenza che l'ha ritenuta carente di legittimazione ad appellare il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenute insufficienti, in quanto distratte al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

La Suprema Corte accoglie il ricorso e, in merito alla questione sottoposta alla sua attenzione, osserva che:

  • il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore;

  • di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta;

  • la parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale - ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista;

  • il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate;

  • l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore). 

Allegato:

Cass. ordinanza n.13516/2017

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