Come ottenere la distrazione delle spese legali in caso di parte difesa da più di un avvocato

Come ottenere la distrazione delle spese legali in caso di parte difesa da più di un avvocato
Martedi 4 Settembre 2018

Con l’ordinanza n. 21281/2018, pubblicata il 29 agosto scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità da seguire per richiedere ed ottenere la distrazione delle spese legali di un giudizio dove la parte è rappresentata da più di un difensore e l’istanza viene formulata da uno solo di essi ed in suo favore, affermando il seguente principio di diritto: “ Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo.”

NORMA DI RIFERIMENTO: Articolo 93 c.p.c. Distrazione delle spese

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

IL CASO: nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, il controricorrente era assistito da due difensori, congiuntamente e disgiuntamente. Uno dei due chiedeva la condanna del ricorrente alla distrazione, in suo favore, delle spese legali del giudizio di legittimità. Nessuna richiesta veniva formulata dall’altro difensore e nulla veniva precisato circa la posizione di quest’ultimo.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, nel ritenere il ricorso inammissibile condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e rigettava la richiesta di distrazione delle spese in favore di uno dei due difensori del controricorrente, evidenziando che:

    1. L’articolo 93 c.p.c., va interpretato nel senso che la richiesta di distrazione, anche quando viene formulata da uno solo dei procuratori (se munito di mandato ad operare disgiuntamente), deve comunque concernere l’intero collegio difensivo, in quanto la distrazione delle spese processuali in favore di uno dei difensori che ne abbia fatto richiesta priva la parte vittoriosa delle possibilità di agire nei confronti del soccombante per il recupero delle stesse, dal momenti che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore un diritto prkprio, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (ex plurimis, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013);

    2. Ai fini dell’ammissibilità della “traslazione” del diritto alle spese di lite è necessario che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e le spese siano state anticipate dallo stesso difensore;

    3. Nel caso di più grave; difensori, se le spese vive sono state anticipate dal difensore richiedente la distrazione e ciò viene dichiarato da uno di essi, ciò esclude automaticamente che le stesse possono essere state anticipate anche da un altro legale;

    4. La dichiarazione di non aver riscosso gli onorari non può essere resa solo da uno dei procuratori in quanto non sarebbe sufficiente ad escludere che i compensi possano essere stati percepiti da un altro dei difensori;

Di conseguenza, in quest’ultimo caso, la parte prirata si troverebbe nella situazione di aver versato delle somme a titolo di compensi professionali per la prestazione d’opara legale e di non poter chiedere il pagamento delle spese procassuali al soccombente, per effetto del provvedimento di distrazione che ha attribuito il diritto ad un difensore diverso da quehlo che ha riscosso gli onorari.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018

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