Contenuto e modalita' di redazione dell'atto di appello

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Mercoledi 5 Settembre 2018

Con l'ordinanza n. 21272 del 28/08/2018 la Corte di Cassazione ha ricordato quale contenuto deve avere un atto di appello per non essere dichiarato inammissibile.

Il caso: Il Tribunale di Napoli dichiarava la separazione dei coniugi L.D. e Z.N. con addebito alla L., per abbandono, insieme ai due figli, della casa familiare e imponeva, a carico di Z.N. un assegno per il mantenimento dei figli pari a 1.000 Euro mensili.

La Corte di appello, confermando nel resto la decisione di primo grado, elevava la misura di tale assegno sino a 2.500 Euro mensili.

Z. propone ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte di appello non aveva di fatto esaminato e, in ogni caso aveva erroneamente deciso sulla sua eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.

La Corte, nel ritenere infondata la doglianza, in merito al contenuto dell'atto di appello, osserva che:

  • la Corte distrettuale correttamente ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello stante la specifica e chiara indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e stante l'indicazione delle circostanze rilevanti da cui secondo l'appellante derivava la violazione di legge dedotta con riferimento ai capi della sentenza di primo grado impugnati;

  • dalla lettura dell'atto di appello infatti emerge chiaramente che la L. ha impugnato la sentenza di primo grado:

    a) ritenendola non conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia di determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli;

    b) sotto il profilo fattuale ha messo in rilievo che ella aveva perso la unica fonte di reddito che derivava dall'attività svolta, "in nero", in favore del marito, che era attualmente costretta a vivere nella angusta abitazione della madre insieme ai figli e che questi ultimi avevano la legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre e per la quale si rendeva necessario il pagamento di un canone di locazione indicativamente quantificato in 1.500 Euro mensili;

  • pertanto, si esclude che la Corte di appello abbia omesso l'esame di fatti decisivi, peraltro non indicati dal ricorrente, ovvero che abbia reso una motivazione apparente o violato o falsamente applicato le disposizioni dell'art. 112 e 342 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 21272 del 28/08/2018

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