Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 21272 del 28/08/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 21272 del 28/08/2018
Mercoledi 5 Settembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Z.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Illiria 19, presso l'avv. Antonella Zaina, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Maurizio Barbatelli (p.e.c. mauriziobarbatelli(at)legalmail.it; fax 081/5529260);

- ricorrente -

nei confronti di:

L.D., elettivamente domiciliata in Roma, corso Trieste 173, presso l'avv. Teodora Marchese (teodoramarchese(at)ordineavvocatiroma.orq), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Manzo (raffaelemanzo(at)ordineavvocatinapoli.legalmail.it) per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3991/2015 della Corte di appello di Napoli emessa il 2 ottobre 2015 e depositata il 14 ottobre 2015 R.G. n. 2752/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione dei coniugi L.D. e Z.N. con addebito alla L., per abbandono, insieme ai due figli, della casa familiare e ha imposto, a carico del sig. Z.N. un assegno per il mantenimento dei figli pari a 1.000 Euro mensili. La Corte di appello, confermando nel resto la decisione di primo grado ha elevato la misura di tale assegno sino a 2.500 Euro mensili.

2. Ricorre per cassazione Z. affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) omessa pronuncia su una eccezione determinante ai fini della decisione. Violazione dell'art. 112 c.p.c., alla luce dell'art. 360 c.p.c., n. 4; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 342 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., in combinato disposto con l'art. 155 c.c., prima della riforma di cui al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 5, e altrimenti in combinato disposto con l'art. 377 ter c.c., e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. ...

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