Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21281 del 29/08/2018
Martedi 4 Settembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15861/2017 proposto da:

C.S.F., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Donati;

- ricorrente -

contro

O.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avvocato Paolo Panariti, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato Stefano Betti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1347/2016 della Corte d'appello di Genova, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

Svolgimento del processo

C.S.F. proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoi confronti da O.C., per l'importo complessivo di Euro 126.574,76 risultante da due assegni. Il Tribunale di Genova respingeva l'opposizione.

Tale decisione veniva appellata dal C., che produceva solo 341k quel punto una quietanza di pagamento a firma apparente della O.. La Corte d'appello di Genova ammetteva la produzione documentale e, a seguito di disconoscimento da parte dell'appellata, disponeva procedersi alla verificazione della firma. Infine, avendo il c.t.u. concluso per la natura apocrifa della sottoscrizione, la corte territoriale rigettava l'appello.

La sentenza è fatta oggetto, da parte del C., di ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. La O. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. ...

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