Giudice si dichiara territorialmente incompetente senza liquidare le spese: conseguenze

Giudice si dichiara territorialmente incompetente senza liquidare le spese: conseguenze

Con l’ordinanza n. 8117/2021, pubblicata il 23 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rimedio esperibile avverso l’ordinanza con la quale il giudice si dichiara territorialmente incompetente senza provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio.

Venerdi 9 Aprile 2021

IL CASO: La vicenda nasce da un giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace avente ad oggetto la richiesta formulata dall’attore tesa ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno che sosteneva di aver subito a seguito di ingiurie proferite nei sui confronti da quest’ultimo.

Nel costituirsi nel giudizio, il convenuto, oltre a contestare la domanda attorea, chiedendone il rigetto, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito.

L’eccezione veniva accolta e la causa veniva rimessa innanzi al Giudice ritenuto competente. Con l’ordinanza il Giudice di Pace fissava il termine per la riassunzione del giudizio e disponeva che le spese del giudizio venissero liquidate dal nuovo giudice. Il giudizio non veniva riassunta.

La decisione veniva ritenuta erronea dal convenuto in merito al rinvio della liquidazione delle spese al giudizio definitivo. Pertanto, , avverso l’ordinanza con la quale era stata dichiarata l’incompetenza territoriale del giudice adito, il convenuto interponeva ricorso per cassazione.

LA DECISIONE: I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato il ricorso inammissibile ricordando il principio secondo cui “l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011).

Inoltre, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento secondo il quale “il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sè, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015).

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nella memoria depositata prima dell’udienza in camera di consiglio, hanno concluso, il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione, soccorre in tutti i casi in cui l'ordinamento non appronti un rimedio impugnatorio di diversa natura per un provvedimento avente contenuto decisorio. Avendo, nel caso esaminato, l'ordinanza del Giudice di Pace natura di sentenza essa era soggetta al rimedio dell’appello.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 8117 2021

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