Sentenza di incompetenza territoriale del GdP e regime dell'impugnazione

Sentenza di incompetenza territoriale del GdP e regime dell'impugnazione
Lunedi 24 Febbraio 2020

Con l’ordinanza n. 4001/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di impugnare, con il regolamento di competenza, le sentenze del Giudice di Pace con le quali quest’ultimo, pronunciandosi in materia di opposizione a sanzioni amministrative si dichiara territorialmente incompetente.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in merito ad un opposizione promossa da un contribuente avverso ad un ordinanza di ingiunzione, avente ad oggetto il mancato pagamento di rate relative all'utenza di acqua potabile.

Il gravame avverso la decisione di primo grado, proposta dal contribuente, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, quale giudice di appello.

Pertanto, la vertenza giungeva all’esame della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal contribuente, il quale deduceva l’erroneità della decisione impugnata evidenziando che la stessa aveva disconosciuto il principio di diritto secondo il quale la declaratoria di incompetenza del giudice di pace non è impugnabile con il regolamento di competenza ma può essere soltanto impugnata con appello, ex art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto il regolamento di competenza rimane precluso dalla disposizione di cui all'art. 46 c.p.c..

NORMA DI RIFERIMENTO: Articolo 339 c.p.c. “Appellabilità delle sentenze”

<<Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso fondato e lo ha accolto affermando il seguente principio di diritto: "anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 c.p.c.".

Relativamente ai giudizi innanzi ai giudici di pace, hanno concluso gli Ermellini, le norme sulla competenza devono farsi rientrare fra quelle - relative al "procedimento" - rispetto alle quali è previsto espressamente il grado di appello (cfr. art. 339 c.p.c., comma 3).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4001/2020

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