Si segnala la sentenza n. 2671/2020 con cui la Corte di Cassazione ammette la possibilità per il CTU di acquisire ogni elemento necessario per espletare l'ncarico affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio.
Lunedi 24 Febbraio 2020 |
Il caso: Una società, la V. srl, conveniva innanzi al tribunale di Firenze, la s.a.s. B. & C. deducendo che alcuni alamari prodotti dalla società convenuta erano risultati affetti da vizi di produzione, e, pertanto, chiedeva la riduzione del prezzo spettante alla venditrice nella misura pari ai 9/10 del valore, ovvero, in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto di acquisto degli alamari, ed, in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attrice. La s.a.s B. si costituiva in giudizio e proponeva, in via riconvenzionale, la domanda volta a conseguire il pagamento della somma di €. 183.752,95 dovuta dalla società attrice quale corrispettivo dei beni alla stessa forniti.
Il tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale, e la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione in quanto manifestamente infondata.
La società V. srl propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale, lamentando in particolare quanto segue:
A) la nullità della CTU disposta dal giudice di primo grado, del relativo procedimento e, conseguentemente, della relazione tecnica finale, nonché la nullità dell'ordinanza del giudice di primo grado e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 183, comma 6°, 194 c.p.c., 87 disp.att. c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., e per violazione del principio del contraddittorio ex art. 111, comma 2°, Cost., in quanto:
il tribunale aveva errato nel non dichiarare, come invece avrebbe dovuto a fronte della tempestiva eccezione, la nullità del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio e della relazione finale, disponendone la rinnovazione, ma aveva addirittura ritenuto di aderire alle relative conclusioni, fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.
Il CTU, infatti, aveva esaminato ed utilizzato, per fondare le proprie conclusioni, documenti (dovendosi intendere per tali qualsiasi mezzo di prova che costituisca materiale d'informazione ai fini di cui all'art. 2697 c.c. e, quindi, non solo scritti e registri ma anche manufatti di ogni genere, compresi, come nella fattispecie, gli alamari) mai ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti: in particolare, il consulente tecnico d'ufficio aveva esaminato n. 843 alamari che si trovavano in giacenza presso la s.a.a B. in quanto rifiutati alla consegna dalla V. srl e li aveva acquisiti ai fini della propria decisione;
a norma dell'art. 194 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio soltanto se autorizzato dal giudice può chiedere alle parti chiarimenti ma non può, come invece è accaduto nella specie, raccogliere prove documentali, senza il consenso delle parti, che nella specie non era stato prestato.
La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, in tema di CTU osserva che:
1) rientra nel potere del CTU attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti poiché, in tal caso, l'attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell'onere probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c;
2) il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti;
3) le indagini così svolte dal consulente tecnico, peraltro, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione, però, che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio;
4) nel caso in esame, il CTU ha ritenuto necessario, al fine di rispondere ai quesiti affidatigli, l'esame degli 843 alamari "contenuti nella scatola respinta da V. srl e aperta dal CTU alla presenza dei due CTP di parte, con scatola integra e pertanto affidabilissima": tant'è che lo stesso consulente , proprio alla luce di tale esame (oltre che degli altri alamari ritirati presso la V.srl) ha ritenuto che la quasi totalità degli stessi non presentava vizi "né evidenti né occulti";
5) l'acquisizione dei predetti alamari risulta, pertanto, in linea con i principi appena richiamati, onde nessun error in procedendo sussiste sul punto nella sentenza impugnata.
Cassazione civile sentenza n.2671/2020