La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5059/2021 torna ad occuparsi della annosa questione del diritto del genitore affidatario – nella specie la madre – ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie da parte del padre.
Venerdi 12 Marzo 2021 |
Il caso: Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi Tizio e Caia, al termine dell'udienza presidenziale, il giudice delegato poneva a carico di Tizio l'obbligo di versare alla moglie per il mantenimento di due figli minori la somma di€ 440,00, «oltre spese di iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%»; su ricorso di Caia, che chiedeva il rimborso della metà delle spese sostenute per tali titoli, il Tribunale emetteva un decreto ingiuntivo di pagamento di € 7253,76, contro il quale l'opposizione di Tizio era rigettata in primo grado.
La Corte d'appello rigettava il gravame proposto da Tizio, che ricorre quindi in Cassazione, lamentando violazione dell'art.2697 c.c., per avere ritenuto fondato il diritto azionato da Caia, la quale, invece, essendo parte opposta attrice in senso sostanziale, avrebbe lei dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni che rendevano le spese di istruzione e assistenza medica privata rimborsabili per ragioni di necessità o urgenza, in difetto di preventiva concertazione tra i genitori.
La Corte rigetta il ricorso e in punto di spese straordinarie ribadisce i seguenti principi:
a) il credito azionato si fonda su un provvedimento giurisdizionale che, pur potendo determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, nella specie non subordina l'obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario a requisiti particolari (ad esempio, di urgenza, necessità o non eccessiva onerosità della spesa); pertanto il suddetto provvedimento costituisce un titolo astrattamente idoneo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
b) non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso;
c) nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori;
d) nel caso in esame, i giudici di appello hanno correttamente deciso per l'infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall'opponente, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, tenendo conto sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell'educazione dei figli, sia dell'agiato tenore di vita della famiglia (che è parametro previsto dall'art. 155, co.4, n. 2 e, ora, 337 ter, co. 4, n. 2, c.c.).