Con l'ordinanza n. 1070 del 17/01/2018 la Corte di Cassazione affronta due diverse questioni attinenti alla problematica del rimborso pro quota delle spese straordinarie da parte del genitore non collocatario.
Giovedi 25 Gennaio 2018 |
Il caso: T.F. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che ha accolto l'appello proposto da C.S. avverso la sentenza del Giudice di pace, finalizzato ad ottenere dal padre dei suoi figli minori la metà delle spese straordinarie sostenute, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni.
Il ricorrente lamenta la violazione degli att. 147 e ss., in materia di mantenimento dei figli minori; in particolare per il ricorrente il giudice di appello ha errato nel ritenere che le spese per la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia per l'anno 2012-2013, le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonchè per le cure odontoiatriche a favore della figlia costituissero spese straordinarie, da porre a carico - pro quota - del genitore non affidatario.
In particolare il ricorrente lamenta:
a) di non aver mai prestato il suo consenso all'iscrizione della figlia per l'anno scolastico suindicato, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla medesima e pertanto a suo dire la frequentazione della stessa era stata una sorta di collocazione provvisoria della bambina quando la madre era occupata, piuttosto che in uno strumento utile per la sua crescita e formazione;
b) che le spese per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche non possono essere considerate spese straordinarie, per la loro natura di esborsi rutinari, di modesto importo e prevedibili, in ordine ai quali, peraltro, nessuna consultazione con il padre sarebbe stata effettuata dalla C.
Gli Ermellini, in merito alle questioni sollevate dal ricorrente, osservano quanto segue:
A) per le spese scolastiche, da considerarsi straordinarie, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso;
nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
nel caso di specie, peraltro, il ricorrente aveva dato il consenso all'iscrizione della figlia alla scuola materna privata, per l'anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell'iscrizione all'interesse della minore;
B) per quanto riguarda i ticket sanitari e le spese odontoiatriche, la Corte preliminarmente precisa cosa debba intendersi per spese straordinarie: sono quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulino dall'ordinario regime di vita dei figli;
pertanto la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno «cumulativo», di cure necessarie o di altri indispensabili apporti;
nel caso in esame, il giuidce di appello ha ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo considerare - in conformità al disposto delle norme succitate - se si trattava, per la loro natura di spese non imprevedibili e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento.
Esito: accoglimento parziale dell'impugnazione.
Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 1070 del 17/01/2018