Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 1070 del 17/01/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 1070 del 17/01/2018
Giovedi 25 Gennaio 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12150/2017 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI, 48/A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO GROLLA;

- ricorrente -

contro

C.S.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2483/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

T.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n 2483/2016, depositata il 18 novembre 2016, con la quale è stato accolto l'appello proposto da C.S. avverso la sentenza n. 79/2015 del Giudice di pace di Vicenza, finalizzato ad ottenere dal padre dei suoi figli minori, J. e A., la metà delle spese straordinarie sostenute, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto dell'11 gennaio 2013;

l'intimata non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione degli att. 147 e ss., in materia di mantenimento dei figli minori - T.F. si duole del fatto il giudice di appello abbia ritenuto che le spese per la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia A., per l'anno 2012-2013, le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonchè per le cure odontoiatriche a favore della figlia A. costituissero spese straordinarie, da porre a carico - pro quota - del genitore non affidatario, T.F.; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.01 secondi