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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12150/2017 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI, 48/A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO GROLLA;
- ricorrente -
contro
C.S.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2483/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Rilevato che:
T.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n 2483/2016, depositata il 18 novembre 2016, con la quale è stato accolto l'appello proposto da C.S. avverso la sentenza n. 79/2015 del Giudice di pace di Vicenza, finalizzato ad ottenere dal padre dei suoi figli minori, J. e A., la metà delle spese straordinarie sostenute, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto dell'11 gennaio 2013;
l'intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione degli att. 147 e ss., in materia di mantenimento dei figli minori - T.F. si duole del fatto il giudice di appello abbia ritenuto che le spese per la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia A., per l'anno 2012-2013, le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonchè per le cure odontoiatriche a favore della figlia A. costituissero spese straordinarie, da porre a carico - pro quota - del genitore non affidatario, T.F.; ...
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