La garanzia assicurativa: termini e modalità dell'avviso del sinistro

A cura della Redazione.
La garanzia assicurativa: termini e modalità dell'avviso del sinistro

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16320 del 17 giugno 2025 chiarisce in quali ipotesi il mancato avviso del sinistro da parte dell'assicurato può comportare la perdita della garanzia assicurativa.

Venerdi 20 Giugno 2025

Il caso: Il Tribunale di Lucca accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta Tizio nei confronti della ditta Alfa srl, concernente un infortunio occorsogli in occasione di una gara ciclistica, organizzata dalla seconda, mentre respingeva la domanda di manleva avanzata dalla ditta convenuta nei confronti di INAIL e la Federazione.

La Corte d'Appello, adita dalla ditta Alfa, rigettava il gravame, con condanna dell’appellante alle spese del grado in favore degli appellati, confermando il rigetto della domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo proposta dalla Ditta nei confronti di INAIL: la Corte distrettuale riteneva infatti che la denuncia del sinistro non era stata presentata tempestivamente da parte della ditta.

La ditta Alfa ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte d'Appello non avrebbe fatto, in ogni caso, corretta applicazione dell’art. 1915 c.c. e del principio giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'articolo 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1915, II, c.c.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ribadisce i seguenti principi:

a) scopo dell’avviso è quello di consentire all’assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all’evento (art. 1914 cod. civ.);

b) proprio in relazione a tale profilo funzionale si è sottolineato che, in realtà, l’assicuratore non ha interesse tanto per l’avviso del sinistro, quanto per la tempestività dell’avviso, ragion per cui, più che di obbligo di avviso, è da parlare, dunque, di obbligo di avviso tempestivo previsto dall’art. 1913 c.c. che conferisce rilievo all’elemento soggettivo dell’inadempimento all’obbligo, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l’omissione è priva di conseguenze;

c) peraltro, affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai fini dell’art. 1915, comma 1, c.c., con l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo;

d) alla luce di ciò, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, va ribadito il principio a mente del quale devesi accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.;

e) in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto;

f) nel caso di specie, la sentenza impugnata, negando il diritto all'indennizzo sulla base della mera tardività della denuncia del sinistro, non ha punto motivato in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato e il vizio investe immediatamente la regola di diritto posta dal principio sopra richiamato secondo cui l’onere probatorio grava sull’assicuratore.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16320 2025

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