Tardiva comunicazione dei danni all'assicurazione: conseguenze.

Tardiva comunicazione dei danni all'assicurazione: conseguenze.

Se l'assicurato non comunica tempestivamente il sinistro alla compagnia di assicurazione, perde il diritto al risarcimento?

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019.

Martedi 8 Ottobre 2019

Il caso: Il Tribunale di Torino confermava, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di rigetto del giudice di pace in ordine alla domanda avanzata da una carrozzeria, in qualità di cessionaria del credito di L.F., per ottenere dalla compagnia di assicurazioni l'indennizzo assicurativo corrispondente alla fattura emessa per le riparazioni effettuate sull'autovettura di proprietà della cedente, danneggiata da una violenta grandinata.

Per la Corte territoriale la domanda doveva essere respinta in quanto:

  • l'assicurata aveva denunciato il sinistro tardivamente e cioè oltre il termine (di tre giorni) previsto dalla legge, superato senza alcuna ragionevole giustificazione;

  • il lasso di tempo di più di due mesi intercorso fra il sinistro e la denuncia per i giudici d'appello era da ritenersi eccessivo ed andava oltre una ammissibile tolleranza della tardività nell'ottica degli interessi tutelati.

La carrozzeria ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 c.c.: infatti:

a) la tardiva comunicazione dell'evento non era ascrivibile al dolo dell'assicurata e che l'art. 1915 c.c prevede che, in caso di colpa, l'indennizzo deve soltanto essere ridotto e non escluso;

b) l'onere di dimostrare il dolo è a carico della compagnia di assicurazione che, nel caso in esame, non lo aveva assolto.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:

  1. in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2;

  2. per quanto riguarda il concetto di “inadempimento doloso", occorre chiarire se esso possa essere un inadempimento volontario ovvero se per "doloso" debba essere inteso l'inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all'assicuratore o di procurarsi un vantaggio in danno di questi;

  3. il problema però non incide sulla questione relativa all'individuazione del soggetto tenuto all'onere della prova, perché quale delle due tesi si segua, è indubbio, in base ai principi generali, che l'onere di provare che l'inadempimento è doloso spetta all'assicuratore: nel primo caso l'assicuratore dovrà provare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, mentre nel secondo caso dovrà anche provare il fine fraudolento dell'assicurato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 24210/2019

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