Riciclaggio e ricettazione: differenze

Riciclaggio e ricettazione: differenze

Decisione: Sentenza n. 35404/2019 Cassazione Penale - Sezione 2

Martedi 8 Ottobre 2019

Massima:

Già il solo fatto di accreditamento su un conto personale di assegni di cospicuo importo da parte di chi, senza alcuna valida causa giuridica sottostante, li monetizza consegnando successivamente la provvista così realizzata al proprio dante causa, è sufficiente ad integrare sotto un profilo materiale il delitto di riciclaggio, reato configurabile nei casi in cui vi sia la coscienza e volontà di effettuare operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni.

Osservazioni.

Nel caso oggetto di esame, l'imputato è stato accusato e condannato per la consumazione del delitto di riciclaggio avendo ricevuto, dal proprio datore di lavoro, assegni per il complessivo importo di 112.500 euro costituenti il profitto del delitto di truffa, che riversava sul proprio conto corrente provvedendo alla loro successiva monetizzazione con restituzione dell'importo al proprio dante causa.

Il Collegio, richiamandosi a precedenti pronunce, ricorda che «il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione:

a) in relazione all'elemento materiale, che consiste nella sostituzione, trasferimento di beni o denaro provento da delitto, o nel compimento di altre operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;

b) in relazione all'elemento soggettivo, che assume la forma del dolo generico quale coscienza e volontà di effettuare operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni.

Il delitto di riciclaggio si perfeziona tanto nel caso in cui le condotte siano volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento dell'illecita provenienza della res, tanto nel caso in cui le condotte realizzino solo un più difficile accertamento della provenienza del denaro dei beni e delle altre utilità ed indipendentemente dalla tracciabilità delle operazioni.

Infatti, l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato di riciclaggio».

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 21925/2018

Cass. 30265/2017

Disposizioni rilevanti.

Codice Penale

Vigente al: 27-08-2019

Art. 648 - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.35404/2019

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