Fondo di garanzia inps: quando e’ tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto al lavoratore?

Fondo di garanzia inps: quando e’ tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto al lavoratore?

Con la sentenza n. 7924/2017, pubblicata il 28 marzo 2017, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, ha chiarito i casi in cui il fondo di garanzia istituito presso l’INPS è tenuto a versare ai lavoratori dipendenti il trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del datore di lavoro di quest’ultimi resosi inadempiente.

Venerdi 5 Maggio 2017

La legge 29 maggio 1982 n. 207 ha istituito presso l’INPS il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituire il datore di lavoro nel pagamento del TFR. Ai sensi della suddetta legge il fondo di garanzia interviene sia nel caso di società soggette alle procedure concorsuale sia nel caso di società non soggette alle suddette procedure.

IL CASO: Alcuni lavoratori a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e all’inadempimento del proprio datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto convenivano in giudizio l’INPS al fine di vedersi riconoscere il diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l’Ente Previdenziale il trattamento di fine rapporto.

I lavoratori precisavano che la società datrice di lavoro aveva cessato la sua attività d’impresa da oltre un anno, di aver depositato istanza di fallimento nei confronti della stessa e che il Tribunale si era dichiarato incompetente e che il tentativo di esecuzione forzata era rimasto infruttuoso stante l’irreperibilità della società e dei suoi amministratori. La domanda dei lavoratori veniva accolta sia dal Tribunale sia dalla Corte di Appello a cui si era rivolta l’INPS proponendo appello avverso la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS ritenendo improbabile sia l’instaurazione di una procedura concorsuale sia una esecuzione effettiva e fruttuosa in quanto la società aveva cessato l’attività ed era irreperibile. Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’INPS proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rigettato la domanda originaria formulata dai lavoratori.

Con la sentenza in commento, i Giudici di Legittimità hanno osservato che:

1. ha errato la Corte di Appello nel ritenere che la società non era assoggettabile alla procedura fallimentare in quanto l’irreperibilità della stessa e l’incompetenza del Tribunale adito per la dichiarazione di fallimento non erano da ostacolo al deposito dell’istanza di fallimento e all’emanazione di una decisione da parte del giudice del fallimento;

2. nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettabile alle procedure concorsuali, il lavoratore può ottenere il trattamento di fine rapporto qualora il rapporto di lavoro sia cessato, il datore di lavoro si sia reso inadempiente anche parzialmente, via sia la dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare;

3. nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile alla procedura concorsuale, l’intervento del fondo di garanzia si ha quando il rapporto di lavoro è cessato, il datore di lavoro è inadempiente e il lavoratore dimostri l’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente. Per fornire tale prova è necessario che il lavoratore intraprenda una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro e l’azione si rilevi infruttuosa in quanto le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza del 28/03/2017 n.7924

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