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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica - Presidente -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8557-2011 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
B.M., C.F. (OMISSIS), (+ Altri omessi), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO GIUSEPPE CIPRIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BORRI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
G.R.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 357/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2010 R.G.N. 1282/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato STUMPO VINCENZO;
udito l'Avvocato ALESSANDRA VICINANZA per delega verbale Avvocato BORRI PAOLO.
1. G.R. e altre lavoratrici chiesero al Tribunale di Arezzo la condanna del Fondo di garanzia dell'Inps a corrispondere loro il trattamento di fine rapporto, dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con la Arte Maglia S.r.l. con sede in (OMISSIS) e dell'inadempimento dell'indicata obbligazione da parte della società.
1.1. Precisarono nel ricorso che la società aveva cessato la sua attività d'impresa da oltre un anno, in particolare dal 2003; che sull'istanza di fallimento presentata al Tribunale di Napoli, ove la società si era trasferita, il Tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza territoriale; che il tentativo di esperimento di esecuzione forzata era rimasto infruttuoso per irreperibilità della società e dei suoi amministratori. ...
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