Segnalatica sbiadita? Comune non responsabile in caso di incidente.

Segnalatica sbiadita? Comune non responsabile in caso di incidente.
Venerdi 5 Maggio 2017

Con la sentenza n. 10520 del 28 aprile 2017 la Corte di Cassazione chiarisce che in mancanza di una segnaletica intelligibile si applicano in ogni caso le regole del codice della strada, con conseguente esclusione di responsabilità dell'Ente custode della strada in caso di sinistro.

Nella fattispecie il sig. I.A. agiva in giudizio nei confronti di T.E. e della sua assicuratrice della responsabilità civile, Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., nonché del Comune, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale: peraltro, all’incrocio dove era avvenuto l’incidente mancava qualunque intelligibile segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) con riguardo all’obbligo di dare precedenza.

La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale, esclusivamente nei confronti della T. - che ha riconosciuto corresponsabile dell’incidente unitamente all’attore nella misura del 50% - e della compagnia assicuratrice.

La Corte di Appello dichiarava inammissibile l’appello dell’I.A, ai sensi dell’art. 348-bis, comma 1, c.p.c. e pertanto il medesimo ricorreva avverso la sentenza di primo grado.

In particolare, con riguardo alla posizione del Comune, il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione ed errata applicazione dell’art. 2051 c. c. in correlazione con l’art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c. in relazione alla responsabilità dell’ente proprietario della strada con riferimento alla assenza di idonea segnaletica stradale.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, sul punto della responsabilità del Comune ribadisce il principio per cui “l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.10520/2017

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