Con l’ordinanza n. 24693/2020, depositata il 5 novembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul soggetto onerato a fornire la prova dell’estinzione del debito pagato con il rilascio di assegni in favore del creditore.
Mercoledi 11 Novembre 2020 |
IL CASO: la vicenda nasce dall’opposizione a precetto promosso da due debitori ai quali era stato intimato il pagamento di una somma di denaro sulla scorta di 21 cambiali rimaste insolute. Gli opponenti producevano una serie di assegni deducendo di aver estinto il debito.
Il creditore, invece, sosteneva che le somme ricevute con gli assegni erano state imputate ad altri debiti pregressi e diversi da quelli di cui alle cambiali azionate con l’atto di precetto, producendo una dichiarazione di uno degli intimati il quale si dichiarava suo debitore per una somma superiore a quella indicata nell’atto di precetto impugnato.
Il Tribunale, avendo gli intimati prodotto gli assegni, riteneva che era onere del creditore fornire la prova dell’esistenza di altri rapporti obbligatori pendenti con il debitore ai quali erano stati imputati i pagamenti e, pertanto, accoglieva l’opposizione con conseguente dichiarazione di nullità del precetto opposto.
La sentenza di primo grado veniva confermata della Corte di Appello. Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal creditore il quale deduceva, fra l’altro, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., per aver la Corte d’appello, erroneamente, applicato i criteri legali relativi alla ripartizione dell’onere della prova:
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito ed ha accolto il ricorso dell’originario creditore, affermando il seguente principio di diritto "quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all’estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l’emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l’estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni".
Secondo gli Ermellini, tutte le volte in cui il soggetto convenuto per il pagamento di un debito fornisca la prova di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, è onere del creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Il suddetto principio non si applica, invece, nel caso in cui in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito azionato per effetto dell’emissione di più assegni bancari, in quanto, poiché la suddetta emissione implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, incombe sul debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, fornendo la prova del collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. 28/02/2012, n. 3008; Cass. 18/10/2005, n. 20134; Cass. 15/02/2007, n. 3457; Cass. 18/02/2016, n. 3194; Cass. ord. 06/11/2017, n. 26275);
Pertanto, hanno concluso, era onere dei debitori dimostrare con precisione e puntualità il collegamento tra il credito azionato e gli assegni da loro emessi.
Nel caso di specie, il preteso pagamento era stato dedotto mediante produzione di assegni aventi date e importi non corrispondenti a quelli delle cambiali e spettava ai debitori opponenti dimostrare il collegamento degli assegni da loro prodotti con il credito che era stato intimato con il precetto.
Cassazione civile ordinanza n.24693 2020