Con l'ordinanza n. 24481 del 4/11/2020 la Corte di Cassazione chiarisce in merito al riconoscimento del danno patrimoniale anche in favore del danneggiato che versi in stato di disoccupazione al momento del sinistro
Martedi 10 Novembre 2020 |
Il caso: G.S. Conveniva avanti al Tribunale M.F. E La Compagnia di assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale; il Tribunale, per quel che qui interessa, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 190.545 (al lordo dell'acconto già corrisposto), oltre interessi legali dalla data del sinistro, da calcolarsi sulla detta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat e quindi via via rivalutata, mese per mese, ed oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
G.S. proponeva appello lamentando, tra i vari motivi, il mancato riconoscimento del danno alla capacità di lavoro: il Tribunale aveva escluso qualsiasi risarcimento per lesione della capacità lavorativa specifica considerando lo stato di disoccupato dell'attore al momento del sinistro e tenendo conto che «i testi escussi [avevano] riferito genericamente che l'attore lavorava saltuariamente, senza specificare né il guadagno né il periodo di impiego»
La Corte d'Appello respingeva il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
G.S. Ricorre in Cassazione, che, in merito alla risarcibilità del danno patrimoniale, osserva quanto segue:
a) la sentenza impugnata si rivela errata in diritto là dove — ritiene ostativo al riconoscimento del reclamato danno da riduzione della capacità lavorativa specifica lo stato di disoccupato dell'attore al momento del sinistro ed il fatto che i testi escussi avessero «riferito genericamente che G.S. lavorava saltuariamente, senza specificare né il guadagno né il periodo di impiego»;
b) tale conclusione esprime una regola di giudizio in contrasto con il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui un danno patrimoniale da incapacità permanente può essere sofferto anche dal disoccupato, quando i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine ottenuto secondo le proprie capacità;
c) pertanto il fatto dunque che, nella specie, il danneggiato fosse disoccupato ovvero che ne fosse dimostrata l'attitudine ad impieghi lavorativi saltuari e di imprecisata potenzialità reddituale non può ritenersi di per sé ostativo al riconoscimento di un danno patrimoniale, ove le menomazioni patite possano ritenersi tali da incidere significativamente su tali attitudini e potenzialità reddituali;
d) appare quindi fondato il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui può ritenersi diretto a censurare l'applicazione di una regola di giudizio, quale quella esposta, erronea, perché potenzialmente lesiva del principio di integralità del risarcimento che trova fondamento positivo nell'art. 1223 cod. civ..
Cassazione civile ordinanza n.24481 2020