Con l'ordinanza n. 26048/2023 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della valenza probatoria delle fatture non quietanzate asseritamente comprovanti il danno al veicolo a seguito di incidente stradale, nonché della inammissibilità di una CTU meramente esplorativa, volta a colmare le lacune probatorie della parte in causa.
Mercoledi 27 Settembre 2023 |
Il caso: Tizio cedeva alla Autocarrozzeria il credito per il risarcimento dei danni subiti al proprio mezzo, che era stato coinvolto in un incidente stradale; dopo aver ottenuto dalla compagnia assicuratrice della danneggiante euro 10.000,00, trattenuti a titolo di acconto, la Autocarrozzeria conveniva, dinanzi al Giudice di Pace, Caio, Mevia e la compagnia di Assicurazioni, rispettivamente, proprietario, conducente e assicuratrice per la r.c.a. dell’auto investitrice per la condanna in solido al risarcimento dei danni.
La Compagnia di assicurazione si costituiva eccependo l’incompetenza per valore del giudice adito e nel merito, ammessa la responsabilità di Mevia, contestando l’an e il quantum, adducendo che l’offerta formulata sarebbe stata satisfattiva; il Giudice di pace si dichiarava incompetente per valore; il Tribuale in sede di appello, tratteneva la controversia, e decideva che non fosse stato provato un danno superiore rispetto a quello risarcito con l’importo di euro 10.000,00 già versato dalla assicurazione; in particolare rilevava che:
- la prova del maggior danno era costituita da documentazione fiscale proveniente dalla autocarrozzeria ed emessa nei confronti del proprietario del veicolo, il quale non risultava aver quietanzato le fatture né riguardo alle spese di riparazione né riguardo all’auto sostitutiva;
- non risultava prodotta documentazione riguardante i costi conseguenti all’assistenza nella fase stragiudiziale;
- non era possibile ammettere le prove genericamente richieste durante il giudizio di primo grado senza l’indicazione dei testi nei capitoli di prova ed in modo altrettanto generico ribadite nella fase di appello.
Tizio ricorre in Cassazione, precisando, per quel che qui interessa, che il giudicante, quand’anche avesse legittimamente considerato irrilevanti le fatture perché non quietanzate, avrebbe dovuto applicare l’art. 61 cod.proc.civ., nominando un CTU.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che:
a) se manca la quietanza, benché contestata, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite;
b) il giudice a quo ha dato rilievo al fatto che la parte avesse prodotto solo le fatture commerciali; quindi, in assenza di altre elementi di prova non aveva potuto che concludere che l’an e il quantum della riparazione e della messa a disposizione di un’auto sostitutiva erano rimaste sguarnite di prova; va ricordato, inoltre, che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio;per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
d) la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;