Le modifiche del Processo Penale per la persona offesa

Le modifiche del Processo Penale per la persona offesa

Premessa

La tutela delle Vittime di reato attiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona e costituisce uno degli aspetti essenziali cui occorre avere riguardo, sia nell'ambito del procedimento giudiziario sia soprattutto nelle fasi preliminari e successiva ad esso.

Martedi 12 Settembre 2023

Con riguardo a tutti questi aspetti, nel nostro Paese si verificano, purtroppo, ancora molti ritardi, malfunzionamenti e colpevoli inadempienze.

L’obiettivo del presente contributo è quello di definire quali possibilità abbiano le vittime di ottenere soddisfazione in sede processuale sia civile che penale per un effettivo risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Occorre,tuttavia,che il Governo si adoperi affinché alle Vittime e alle persone danneggiate dal reato sia riconosciuta una tutela di rango costituzionale affinché nel nostro Ordinamento possano essere recepite le indicazioni previste dalle varie Direttive Europee,sino ad ora del tutto ignorate,attraverso la introduzione della c.d. “responsabilità oggettiva” dello Stato per le Vittime del Reato.

Va, comunque, sottolineato che la recente Riforma Cartabia ha apportato alcune modifiche delle norme del codice di procedura penale che riguardano le Vittime di Reato in ottemperanza alla Direttiva Europea 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, recepita dallo Stato Italiano con D.Lvo 15 dicembre 2015, n. 212,che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GA.

Inoltre, la Direttiva disciplina le prerogative di tutte le Vittime, indicando le modalità di individuazione delle vittime meritevoli di particolari strumenti di tutela, pure disciplinati nel testo del provvedimento.

Nel nuovo sistema processuale delineato dal Legislatore europeo, il rafforzamento della posizione del soggetto leso passa innanzitutto attraverso l’estensione soggettiva della nozione di “vittima”, con cui la Direttiva indica “una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo,o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato”

Per contro,il Legislatore italiano non menziona mai la “vittima”, ancorato al secolare dualismo fra persona offesa, titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata, e la parte civile, che patisce le conseguenze patrimoniali e/o morali del reato.

La nuova normativa introdotta con la Riforma Cartabia,benché persegua principalmente l’obiettivo dichiarato di rafforzare specifici diritti per le Vittime (diritto alla informazione, assistenza, protezione e partecipazione),richiede che alla persona offesa venga assegna to un chiaro ruolo nel sistema dellai giustizia penale.

Si tratta,a parere della Dottrina,di modifiche limitate che nulla aggiungono all’obbligo dello Stato di risarcire il danno delle Vittime di Reato specie in presenza della c.d. in capienza del reo che riguarda il 98% della casistica.

Mentre all’imputato spettano diritti e facoltà finalizzati ad assicurare una partecipazione al procedimento e all’esercizio di attività di impulso probatorio,per contro alla Vittima sono conferiti tutti i diritti e i poteri di una vera e propria parte processuale ma solo dopo la sua formale costituzione di parte civile, di cui oltre..

1. Diritti ed obblighi all’informazione della Vittima querelante

Innanzi tutto, la Riforma ha delineato i diritti ed obblighi d’informazione della Vittima in quanto tale.

Il nuovo art. 90-bis cod. proc. pen. regola quali informazioni devono essere fornite alla Vittima sin dal primo contatto con l’autorità procedente a seguito della querela proposta nei confronti dell’autore del reato o presunto tale.

Sul punto l’art. 5, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2022 dispone quanto segue: “all’articolo 90-bis, comma 1: 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti modifiche relative:

«a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinques) alla nomina di un difensore, poiché il querelante sarà domiciliato presso quest’ ultimo; e che, in mancanza di nomina,le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto;in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Pertanto, per effetto di questa modifica,spetta alla Vittima,la facoltà,e quindi non l’obbligo, di dichiarare o eleggere domicilio fermo restando che, nel caso di dichiarazione, allo stesso è concessa l’ulteriore facoltà di potere indicare, in luogo di un domicilio “fisico”, una propria Pec ovvero un altro servizio elettronico di recapito certificato.

2) alla lettera n) le parole: «, o attraverso la mediazione» sono soppresse;

dopo la lettera n) è inserita la seguente disposizione: «n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti lettere:

«p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela..

Orbene, si è ritenuto di porre in essere tali modifiche “allo scopo di fornire un “corredo di informazioni che intendono assicurare alla persona offesa di partecipare in modo informato, consapevole e attivo al procedimento, recependo la «Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»” (così: la Relazione Illustrativa).

Sempre secondo la Relazione,“gli interventi sull’art. 90 bis c.p.p. sono funzionali, in particolare, ad adeguare l’ordinamento al dettato dell’art. 4 §1, lett. B) della Direttiva vittime (che prevede che gli Stati membri abbiano il dovere di dare informazioni in merito alle “procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure) e degli artt. 5 e 6 della medesima Direttiva (art. 5, Diritti della vittima al momento della denuncia; art. 6, Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso)” posto che le “ulteriori informazioni che – con la modifica dell’art. 90 bis c.p.p. – debbono essere indirizzate alla persona offesa sono infatti funzionali

a) a rendere il querelante edotto delle possibili conseguenze derivanti dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio, esplicitando così la volontà del legislatore di rendere la persona offesa attivamente responsabile rispetto alla propria partecipazione al procedimento penale;

b) a rendere il querelante edotto delle conseguenze derivanti dalla ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza in cui egli sia citato a comparire come testimone”

2. La nuova costituzione di Parte Civile

Un’altra modifica ha riguardato art. 78 cod. proc. pen. che, come è noto, disciplina la formalità della costituzione di parte civile.

Con tale azione la Vittima di Reato diviene,quindi, Parte Offesa e i parte processuale e partecipa al giudizio a carico del responsabile del reato.

Tuttavia deve soggiacere ad alcune formalità introdotte dalla Riforma.

Sempre l’art. 5, co. 1, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 150/2022 dispone che “dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»”.

Ne consegue che, se prima era sufficiente che, nella dichiarazione di costituzione di parte civile, fosse contenuta, a pena di inammissibilità,unitamente ad altri requisiti non “rimaneggiati” dalla riforma Cartabia, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, la modifica introdotta comporta che la domanda venga proposta unicamente agli effetti civili e dovrà contenere le ragioni per le quali, a seguito del reato commesso, siano derivati danni a carico della parte offesa,ed in cosa essi consistano quantunque la loro quantificazione non appaia necessaria in questa fase processuale.

Infatti, una tale indicazione non rappresenta un obbligo dal momento che, il “giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile” (art. 539, co. 1, cod. proc. pen.) ed in conseguenza i danni sofferti potranno essere determinati in sede civile.

L’omessa quantificazione, nelle conclusioni scritte, dei danni richiesti dalla parte civile a titolo di risarcimento, non produce alcuna nullità, né comporta la revoca implicita della costituzione, ben potendo il giudice pronunciare condanna generica al risarcimento (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 27500/2009).

In effetti l’esercizio dell’azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Cass. pen. sez. IV, n. 13195/2004).

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Cass. pen. sez. VI, n. 9266/1994).

La seconda modifica che ha interessato l’art. 78 riguarda la previsione di un nuovo comma, cioè il comma 1-bis,che dispone: “Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione”.

Per effetto della modifica, “la procura rilasciata ai sensi dell’articolo 122 c.p.p. – la quale legittima all’esercizio del diritto sostanziale di reclamare,le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato – conferisce al difensore, che sia anche munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p., la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte” (così: la Relazione Illustrativa).

La ratio del Legislatore è stata quella di “evitare le frequenti ipotesi d’invalidità della costituzione di parte civile dovute alla sottoscrizione e al deposito ovvero alla presenza in udienza del sostituto processuale, delegato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., senza le richieste formalità tra cui la manifestazione di volontà della parte rappresentata – attraverso l’inserimento della sua specifica volontà nelle procure speciali sopra indicate ovvero attraverso la presenza personale del soggetto titolare del diritto risarcitorio al momento della costituzione in udienza,come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sente. n. 12213 del 21/12/2017 in base alla quale “Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, ikl che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente”.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), in attuazione della legge delega, ha novellato l’art. 78 c.p.p., prevedendo, oltre alla modifica della lett. d) – con la precisazione che devono essere esposte le ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili –, l’aggiunta di un nuovo comma: il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’art. 122 c.p.p., se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione,conferendo al difensore, che rivesta anche la qualifica di procuratore sostanziale, la possibilità di trasferire ad altri il diritto di sottoscrivere l’atto di costituzione, si consente in pratica al professionista di valersi del sostituto anche per il deposito del medesimo atto, così risolvendo le questioni che sinora sono sorte nei casi in cui il procuratore non possa presenziare personalmente all’udienza.

3 Il nuovo termine per la costituzione della Parte Civile

Molto rilevante è,inoltre,la modifica introdotta al’art.79,che riguarda i termini per la costituzione in giudizio della parte civile.

L’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 dispone innanzitutto, al numero co. 1), che le parole: «e, successivamente,» sono sostituite dalle seguenti: « prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,»e, dopo le parole: «articolo 484», sono aggiunte le seguenti: «o dall’articolo 554-bis, comma 2»”.

In conseguenza, se prima la norma prevedeva che la “costituzione di parte civile avvenisse all’udienza preliminare e successivamente, fino a che non fossero compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484”, con la modifica apportata, la “costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare,prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti,o,quando manca l’udienza preliminare,fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2”, cod. proc. pen..

Tali termini sono anch’essi previsti a pena di decadenza, come stabilito dall’art. 5, co. 1, lett. c), n. 2, d.lgs. n. 150/2022, poiché il legislatore ha voluto “introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare,limitando il momento processuale riservato alla costituzione della parte civile all’interno dell’udienza preliminare, ove prevista”(Ufficio del Massimario della Cassazione)

L’udienza preliminare, quindi, rappresenta “il momento ultimo per la costituzione del danneggiato come parte civile: nell’intento di «consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova» e di ridurre le tempistiche del dibattimento (Relazione Commissione Lattanzi) e tale termine,proprio perché previsto a pena di decadenza, non può essere prorogato in assenza di una norma di legge che lo consenta ,visto quanto disposto dal comma secondo dell’articolo 173 del codice di procedura penale.

Infine, l’art. 5, co. 1, lett. c), n. 3, d.lgs. n. 150/2022 statuisce:

“Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici”.

Pertanto, per effetto di questa ulteriore modifica operata sempre in seno all’art. 79 cod. proc. pen., l’accertamento della regolare costituzione delle parti si pone come termine entro oltre il quale è possibile costituirsi parte civile, in perfetta consonanza con quanto disposto nel comma primo di questo articolo.

4.La costituzione delle Associazioni

Una modifica importante è quella prevista per la costituzione di pare civile delle Associazioni in rappresentanza degli interessi della parte offesa.

È stata,infatti,ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile dell’ente di coordinamento di Associazioni territoriali in relazione al danno subito dalla condotta illecita dell’imputato, qualora il suddetto ente adduca a fondamento della propria legittimazione la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria rispetto a quelli dell’articolazione territoriale (in applicazione di tale principio la Cassazione ha annullato con rinvio le statuizioni civili disposte in favore di Associazioni di coordinamento ritenendo inammissi­bile la loro costituzione di parte civile in quanto volta alla tutela del medesimo interesse oggetto di analoghe istanze risarcitorie presentate dalle rispettive articolazioni provinciali (Cass. pen. sez. VI, n. 38921/2017).

Inoltre, le Asso­ciazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili nei processi penali per reati ambientali iure proprio, non risultando ostativo il disposto che riserva allo Stato la possibilità di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale, con abrogazione delle norme in materia di potere surrogatorio degli enti territoriali da parte delle associazioni ambientaliste.

Tale norma, infatti, non impedisce l’applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno da reato e di costituzione di parte civile: ne consegue che, nell’ipotesi di reato commesso direttamente in danno dell’Associazione ambientalista, quest’ul­tima assume qualità di persona offesa e può anche costituirsi parte civile, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 91 cod. proc. pen. (Cass. pen. sez. III, n. 25039/2011).

Infine, è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile di un’Associa­zione,anche non riconosciuta,che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria assumendo di aver subito per effetto del reato un danno patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell’ente (nella specie, la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell’associa­zione “cittadinanza attiva onlus” in un processo per reati contro la P.A. (Cass. pen. sez. VI, n. 39010/2013).

5.L’interprete e traduttore per la Vittima di Reato alloglotta

Infine, sempre l’art. 5, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022 statuisce che, “dopo l’articolo 90-bis, è inserito il seguente: «Art. 90-bis.co.1 (Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). – 1. La vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, “sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa, che concerne tutte le Vittime di origine straniera che non parlano la lingua italiana..

Ne consegue che tale norma, proprio perché sancisce “che la vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, sia informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia ripartiva,fa sì che sia riconosciuto anche ad essa, laddove non coincida con la persona offesa,il diritto di essere parte del programma di Giustizia Riparativa(Ufficio del Massimario della Cassazione)

La figura professionale dell’interprete forense in Italia, le motivazioni della sua presenza nell’ambito di un procedimento penale, le leggi che regolamentano la sua nomina e le modalità di svolgimento dell’ufficio ed infine la peculiarità del suo ruolo,sono divenute essenziali a causa dell’accresciuta presenza degli stranieri che devono affrontare un giudizio penale in Italia.

Considerando il contributo fondamentale ed altamente specializzato richiesto all’interpre te nell’economia del processo bilingue, è lecito chiedersi se e in quale misura possa essere accostato a due figure altrettanto specializzate che, laddove necessario, entrano a far parte del medesimo procedimento giudiziario: il consulente tecnico e il perito.

Nell’ambito del procedimento penale italiano, l’autorità procedente nomina un interprete, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione Italiana e degli artt. 143 – 147 del Codice di procedura penale, qualora le parti coinvolte non conoscano la lingua ufficiale del processo (che, in base all’art. 109 c.p.p., è l’italiano), o qualora non la conoscano a sufficienza per affrontare adeguatamente la dinamica processuale.

Tale nomina è motivata dalla necessità di garantire all’imputato che non capisce e/o non parla l’italiano il diritto di comprendere le accuse contro di lui formulate e capire il procedimento al quale partecipa, nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di ogni individuo davanti alla legge, in virtù del quale nessuno può essere discriminato su basi linguistiche o culturali.

Scopo ultimo di questa tutela linguistica, che è gratuita, a mente dell’art 143.bis, è quello di far sì che l’imputato sia parte attiva del procedimento al quale partecipa e la cui piena comprensione è presupposto fondamentale per l’esercizio di una difesa consapevole, conditio sine qua non per lo svolgimento di un giusto processo.

Il diritto all’interprete nell’ambito di un processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell’imputato, quello alla difesa e alla «parità fra le parti».

Nonostante che le Direttive Europee lo prevedano,il Legislatore non ha in alcun modo inteso disciplinare la figura dell’interprete e traduttore forense,entrambe figure diverse ma essenziali ad un corretto svolgimento del processo. L’attuale Riforma della Giustizia in itinere,anche in ossequio a quanto innanzi enunciato, assegna al Governo in questa direzione un compito essenziale in tema di tutela delle vittime alloglotte.

In particolare la Legge Delega, all’artt. 1 comma 18 lett d) ha invitayo il Governo “a prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei program mi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena.

Sempre su questo piano va sottolineato che anche la parte della Riforma che introduce la Giustizia Riparativa con la Mediazione Penale, da varie parti auspicata come strumento di composizione dei conflitti, non potrà,dunque,tenere conto della importan za di assicurare alle parti litiganti una efficacia assistenza linguistica proprio per evitare incomprensioni che ne impedirebbero la pratica utilizzazione anche a fini risarcitori..

Nonostante le sollecitazioni da parte della Dottrina,rimane,quindi,del tutto intonsa da parte del Governo la questione della Formazione di una nuova classe di i Interpreti e traduttori forensi, da sempre al centro delle critiche nelle Aule di Giustizia per la rilevante incapacità degli operatori di interpretare in udienza o tradurre documenti nel linguaggio giuridico in maniera intellegibile alla Vittima alloglotta ma anche allo stesso ’imputato.

Appare,quindi,necessario che la Riforma,in sede di riesame complessivo e dopo la prima applicazione,si occupi di risolvere il problema.

L’obiettivo finale da perseguire deve essere quello di coniugare l’intervento del Legislatore italiano con la giurisprudenza e la Dottrina in materia per adeguare l’Ordina mento italiano agli obbiettivi fissati dalle Direttive europee.

Solo in questo modo l’Italia potrà garantire,anche al cittadino straniero,imputato o vittima che sia, il diritto ad un processo veramente “Giusto” attraverso il pieno ed effettivo riconoscimento del diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Conclusioni

Appare,infine,necessario introdurre una tutela della vittima del reato sul piano costituzionale, collocandola proprio all'interno dell'articolo 111 della Costituzione italiana, già modificato,nel quale sono raccolti i princìpi costituzionali che presiedono al «giusto processo» regolato dalla legge.

La ragione di una nuova legge costituzionale è, pertanto, quello di colmare questa lacuna, in linea con i princìpi costituzionali di solidarietà e di uguaglianza, diritto di cittadinanza processuale alle vittime del reato.

Tale proposta mira a inserire, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma ai sensi del quale: «La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge».

Anche in questo caso,l’augurio è quello di vedere approvato il provvedimenti nella corrente Legislatura in conformità alle Direttive Europee.





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