Approvata dalla Camera la proposta di legge per la prevenzione della violenza di genere.

Approvata dalla Camera la proposta di legge per la prevenzione della violenza di genere.

Violenza domestica e di genere: "Poteri del procuratore della Repubblica in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere".

“Modifiche al D.Lgs 20 febbraio 2016, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere”.

Venerdi 15 Settembre 2023

Nella seduta dello scorso 7 settembre, l'aula della Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge C1135 per la prevenzione della violenza di genere.

In particolare: è stata inserita una ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte di appello, per l'eventualità in cui il P.M. non senta la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

La novella prescrive, altresì, che qualora il magistrato designato non rispetti il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione ed assumere, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato del medesimo ufficio.

Inoltre, il procuratore generale presso la Corte d'appello è tenuto ad acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto, i dati per la verifica del rispetto del termine dei tre giorni, dati che, a loro volta, dovranno inviarsi al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con una relazione almeno semestrale.

Di seguito il testo, composto di un unico articolo.

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583- quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »;

b) all’articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

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