Ente notifica più atti con unica raccomandata: il mittente deve provare il contenuto

Ente notifica più atti con unica raccomandata: il mittente deve provare il contenuto

L’Ente creditore notifica ad un contribuente più avvisi di accertamento con un’unica raccomandata. Il contribuente si oppone eccependo la mancata notifica di una parte dei suddetti avvisi. Su quale dei due soggetti incombe l’onere della prova dell’avvenuta notifica di tutti gli avvisi di accertamento?

Martedi 7 Novembre 2017

La risposta a tale domanda è stata fornita dalla Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25598/2017, pubblicata il 27 ottobre 2017.

Secondo i Giudici di legittimità l’onere della prova in ordine al contenuto dell’atto notificato ricade sul mittente.

IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio della Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, trae origine dal ricorso promosso da un contribuente avverso una cartella di pagamento emessa sulla scorta di quattro avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell’ICI per quattro anni.

La notifica dei suddetti avvisi era stata eseguita con un’unica raccomandata. Il contribuente chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità della cartella impugnata, eccependo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento relativi ai primi tre anni e di aver ricevuto solo l’avviso relativo all’ultimo anno contestato e che lo stesso era stato impugnato.

Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale in quanto l’ente creditore non aveva fornito la prova della notifica al contribuente di tutti e quattro gli avvisi di accertamento. Pertanto, l’ente creditore proponeva ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro la violazione di legge in relazione all’art. 2697 codice civile, nonché degli artt. 157 e 160 cpc, in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nell’attribuire all’ente creditore l’onere di provare l’avvenuta contestuale notifica dei suddetti quattro avvisi di accertamento per i quali era stata emessa la cartella di pagamento.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso osservando che:

  1. Qualora la cartella di pagamento viene notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ove l’involucro contenga più cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, al fine dell’operatività della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 codice civile, il mittente deve fornire la prova che l’involucro le conteneva tutte, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione;

  2. A tal fine, l’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex articolo 12 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova (Sez. VI – T., n. 20786 del 2014);

Allegato:

Cass. civile Sez. V Ordinanza del 27/10/2017 n.25598

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