Spese straordinarie e obbligo di concertazione tra i genitori: poteri del giudice

Spese straordinarie e obbligo di concertazione tra i genitori: poteri del giudice

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25055 del 23 ottobre 2017 torna ad occuparsi dei criteri e delle modalità di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie in favore dei figli minori.

Lunedi 6 Novembre 2017

Il caso: La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il reclamo proposto dal padre di tre figli minori e poneva a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie (es., mediche, scolastiche, sportive e/o ricreative) necessarie per i figli minori, documentate e previamente concordate tra le parti.

La ex moglie proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte distrettuale, lamentando che erroenamente la Corte di Appello aveva incluso tra le spese da concordare preventivamente non soltanto quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche, che non costituivano oggetto del reclamo; in tal modo il giudice del reclamo aveva frainteso la portata della decisione di primo grado, che aveva previsto l'obbligo di concordare le sole spese sportive e/o ricreative che comportassero un esborso superiore ad Euro 200,00.

La ricorrente, a sostegno delle censure, richiama infatti principi più volte affermati dalla stessa Corte:

  • il genitore affidatario dei figli minori non ha l'obbligo di concertare con l'altro genitore l'effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli;

  • il carattere straordinario della spesa non implica necessariamente un obbligo di concertazione tra i genitori, ravvisabile soltanto in riferimento alle spese che implichino decisioni di maggiore interesse per i figli (come quelle imposte da eventi eccezionali ed imprevedibili), in relazione alle quali è configurabile un onere d'informazione a carico del genitore affidatario;

  • riguardo alle scelte attinenti ai fatti ordinari della vita del minore (come quelle in materia d'istruzione), in relazione ai quali è previsto un dovere di vigilanza del genitore non affidatario, spetta a quest'ultimo il potere-dovere di attivarsi nei confronti dell'altro genitore per concordare la scelta e, in difetto, ricorrere al giudice.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva che:

  1. il lamentato vizio di ultrapetizione è infondato, in quanto si deve escludere che, ai fini della determinazione delle modalità con cui il ricorrente deve contribuire al mantenimento dei figli, collocati presso l'altro genitore, il decreto impugnato incontrasse un limite nelle censure rivolte alla decisione di primo grado:

  2. trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio, secondo cui il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimento è rappresentato dallo esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337-ter;

  3. il giudice quindi non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi;

  4. inoltre, per quanto attiene ai principi richiamati dalla ricorrente, applicabili anche a seguito della sostituzione dell'art. 155 cit. con l'art. 337-ter c.c., la giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che essi non hanno carattere inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice determini, oltre alla misura, anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge;

  5. nel caso in esame, peraltro, l'estensione dell'obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e scolastiche, è stata disposta “a garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti”, in considerazione dell'elevata conflittualità in atto tra le stesse, la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, ha comportato l'infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 23/10/2017 n.25055

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