Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 23/10/2017 n.25055

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Lunedi 6 Novembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12328/2017 R.G. proposto da:

B.B., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tonon, con domicilio eletto in Roma, largo L. Fregoli, n. 8, presso lo studio degli Avv. Enrico Sales e Rosario Salonia;

- ricorrente -

contro

R.F.;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia depositato il 7 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Svolgimento del processo

che B.B. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 7 novembre 2016, con cui la Corte d'appello di Venezia ha accolto parzialmente il reclamo proposto da R.F. avverso il decreto emesso il 7 giugno 2016, ponendo a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie (es., mediche, scolastiche, sportive e/o ricreative) necessarie per i figli minori R.A., L. e F., documentate e previamente concordate tra le parti, confermando nel resto la decisione impugnata;

che il R. non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente censura il decreto impugnato per aver incluso tra le spese da concordare preventivamente non soltanto quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche, che non costituivano oggetto del reclamo, e per avere in tal modo frainteso la portata della decisione di primo grado, che aveva previsto l'obbligo di concordare le sole spese sportive e/o ricreative che comportassero un esborso superiore ad Euro 200,00, senza considerare che il genitore affidatario dei figli minori non ha l'obbligo di concertare con l'altro genitore l'effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; ...

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