Cassazione civile Sez. V Ordinanza del 27/10/2017 n.25598

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Martedi 7 Novembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana M.T. - rel. Consigliere -

Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1341-2013 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SIRACUSA, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

C.M., EQUITALIA SUD SPA;

- intimati -

Nonchè da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MEZZETTI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente incidentale -

contro

ROMA CAPITALE, EQUITALIA SUD SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 244/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Svolgimento del processo

che:

1.1a contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa in relazione agli anni d'imposta 2001, 2002, 2003, 2004 ai fini ICI, eccependo di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001-2003, mentre quello relativo al 2004 era stato ritualmente impugnato; la CTP accoglieva il ricorso della contribuente;

2. la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado, rilevando che il Comune di Roma non aveva provato che alla contribuente fossero stati notificati tutti e quattro gli avvisi di accertamento, sia pur con un'unica notifica datata 7.11.2006;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Roma Capitale articolando due motivi di impugnazione, la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Motivi della decisione

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 2697 cod. civ., nonchè artt. 156 e 160 cod. proc. civ., sostenendo il ricorrente che la CTR aveva errato nell'attribuire all'ente l'onere di provare l'avvenuta contestuale notifica dei quattro avvisi di accertamento dai quali era scaturita la successiva cartella di pagamento impugnata dalla ricorrente; ...

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