No alla pubblicazione sui social delle foto dei figli se l'altro genitore si oppone.

No alla pubblicazione sui social delle foto dei figli se l'altro genitore si oppone.
Martedi 7 Novembre 2017

Il Tribunale di Mantova con il provvedimento del 19/09/2017 interviene in tema di pubblicazione sui social network delle fotografie dei figli minori da parte dei genitori, individuandone le condizioni e i limiti.

Il caso: Tizio proponeva ricorso ex art. 337 quinquies c.c nei confronti della ex convivente per ottenere la modifica delle condizioni relative all'affidamento dei due figli minori, collocati preso la madre, deducendo che la medesima aveva posto in essere gravi comportamenti diseducativi in danno dei figli.

In particolare, il ricorrente lamentava che la ex convivente, contravvenendo ad un preciso accordo tra i due genitori di non pubblicare le foto dei figli sui social network e di rimuovere quelle già “postate” (come formalizzato nelle condizioni di affidamento di cui al verbale di udienza del 6/04/2017), aveva inserito sul social network, anche in epoca successiva al predetto accordo, numerose fotografie dei figli.

Il tribunale di Mantova, accertata la pubblicazione delle foto dei figli minori da parte della madre nonostante l' accordo intervenuto tra i genitori in data 06/04/2017 e nonostante la perdurante opposizione del padre, accoglie la richiesta di inibitoria formulata dal ricorrente volta alla rimozione delle suddette foto, rilevando peraltro che:

  • il comportamento della convenuta integra violazione dell’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degliartt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176;

  • l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che: “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenutanell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 (che entrerà in vigore il 25-5-2018), laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata;

  • l’inserimento di foto di minori sui social network, costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line

Allegato:

Trib Mantova provvedimento del 19/09/2017

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